


Rewilding in Italia
Sviluppo dei terreni
Lavori di rimozione filo spinato spiralato, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
Temi principali
- Autorizzazioni e licenze per progetti di rewilding
- Tipologie di procedure da seguire presso le amministrazioni competenti
- Valutazione d’impatto ambientale (VIA)
- Gestione forestale
- Rimozione di piccole dighe
Concetti chiave
Indice
2.
3.
4.
5.
6.
1. Considerazioni generali sullo sviluppo dei terreni
2. Autorizzazioni e licenze per attività svolte nell’ambito di progetti di rewilding e modalità del loro rilascio
2.1. Regolamenti urbanistici e piani regionali
Per realizzare un progetto di rewilding, è necessario sapere quali autorizzazioni e licenze siano eventualmente necessarie. Queste dipenderanno sia dal tipo di intervento o progetto che dal territorio interessato.
In ogni regione vigono regolamenti urbanistici e piani regionali diversi che possono applicarsi alle attività di rewilding. Pertanto, per conoscere le autorizzazioni e licenze necessarie si dovranno consultare innanzi tutto questi regolamenti e piani.
A titolo di esempio, nella regione Abruzzo, la legge regionale n. 3/2014 individua tre diversi piani per le attività silvo-pastorali:
- il Piano Forestale Regionale (PFR), che riguarda l’intera regione e contiene disposizioni direttamente applicabili ai progetti di rewilding;
- il Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) applicabile ai casi in cui siano coinvolti due o più Comuni; e
- il Piano di Gestione Silvo-pastorale (PGSP) e il Piano di Coltura e Conservazione (PCC) che si applicano ai singoli terreni in base alle loro dimensioni. Forniscono orientamenti generali per le attività di pascolo e protezione forestale.
2.2. Tipi di autorizzazioni richieste
In generale, le procedure autorizzative sono di due tipi:
- Comunicazione: questa procedura è tipicamente adottata per i progetti di minore entità. In questo caso, è sufficiente notificare il progetto all’autorità competente. Una volta inviata la notifica, è possibile avviare i lavori. L’autorità ha tuttavia 30 giorni per esaminare la notifica e può rigettarla entro tale termine. In assenza di risposta, dopo 30 giorni si potrà presumere che non vi sussistano rilievi e obiezioni all’attività proposta.
- Permessi / autorizzazioni / approvazioni: questa procedura si applica quando l’autorità deve valutare il progetto e rilasciare un’autorizzazione specifica prima dell’avvio dei lavori. In questo caso, sarà necessario trasmettere le informazioni richieste all’autorità competente che dovrà comunicare la sua decisione. Se l’autorizzazione è respinta potrà essere appellata, ma i lavori previsti non potranno essere avviati sino al rilascio dell’autorizzazione.
Ad esempio, per opere quali la costruzione di un nascondiglio per il birdwatching o la recinzione di un fondo potrebbe essere necessario il permesso di costruire. Oppure per realizzare un’attività/opera che avrà un impatto ambientale (ad esempio, la rimozione di una diga) potrebbe essere necessaria l’autorizzazione delle autorità ambientali.
Esiste una terza possibilità, nel caso in cui l’interesse pubblico dell’autorità competente sia allineato all’interesse particolare del richiedente. In tal caso, si
potrebbe stipulare un accordo con l’autorità competente (si rimanda alla Sezione 4 che segue).1
Potrebbe essere necessario sottoporre il progetto a valutazione d’impatto ambientale (VIA) sebbene, come meglio specificato di seguito, tale requisito non si applichi alla maggior parte dei progetti di rewilding (si rimanda alla sezione 5 che segue).
I regolamenti variano da comune a comune. Uno stesso intervento potrebbe essere realizzato senza autorizzazione nel Comune A e con autorizzazione del Comune B. Ad esempio, un determinato regolamento comunale potrebbe prevedere il rilascio di un’autorizzazione per la costruzione di una recinzione alta due metri, mentre un altro comune potrebbe consentire la costruzione di recinzioni alte sino a tre metri senza permesso. Sarà pertanto necessario rivolgersi alle autorità del comune interessato per capire in quale regime regolamentare rientri il proprio progetto.

Falco lanario che scuote le piume, Appennino centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
Esempio 1
Il proprietario A possiede un fondo classificato come terreno forestale. Vuole modificare la destinazione d’uso da silvicoltura commerciale a conservazione forestale
Il proprietario A possiede anche un fondo classificato come terreno agricolo e intende modificarne la destinazione d’uso in ecosistema naturale / terreno boschivo.
La destinazione d’uso del terreno è fissata dal pertinente “Piano di governo del territorio” che può specificare i cambi di destinazione d’uso consentiti. Se il cambio comporta una variazione che esula dalle categorie consentite, le autorità pubbliche dovranno emanare un decreto di modifica del “Piano di governo del territorio”.
In entrambe i casi, sarà innanzi tutto necessario verificare il piano di governo del territorio e la possibilità di eseguire il cambio di destinazione d’uso desiderato. Anche ove fosse possibile, il proprietario A dovrà richiedere un permesso all’autorità competente. La procedura per l’ottenimento del permesso si svolge per via elettronica. I dettagli possono variare da amministrazione a amministrazione, tuttavia in genere la procedura si svolge a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il proprietario A dovrebbe pertanto individuare l’amministrazione competente e tramettere per via elettronica la richiesta all’indirizzo previsto.
Se il progetto soddisfa tutti i requisiti, il proprietario A otterrà il permesso dell’autorità competente.
Se il Piano di Governo del Territorio non consente il cambio di destinazione d’uso del terreno, si dovrà prevedere una modifica del piano. Il proprietario A può richiederla all’amministrazione competente, che potrà valutare la richiesta, non avendo tuttavia l’obbligo di accoglierla.
Esempio 2
Il proprietario B vuole modificare la destinazione d’uso del terreno da agricoltura irrigua ad agricoltura pluviale adatta al clima secco locale. Il terreno è classificato come zona agricola irrigua in quanto inserito nel perimetro di irrigazione di un bacino fluviale. L’infrastruttura per l’irrigazione è stata installata con un programma di utilizzo idrico sviluppato nella zona.
Come nell’Esempio 1, il proprietario B dovrà prima verificare se la proposta di cambio sia contemplata dal piano di governo del territorio e dai regolamenti di pianificazione e seguire quindi i passaggi descritti nell’Esempio 1.
Esempio 3
Un’associazione di rewilding ha in gestione una palude con una ricca biodiversità faunistica. La palude è all’interno di un’area protetta. Nell’ambito di un piano di promozione del valore ecologico del sito, vuole costruire una recinzione per precludere agli animali la vista dei visitatori. I visitatori potranno invece continuare a guardare ed ammirare le vivaci paludi.
Trovandosi in un’area protetta, l’associazione di rewilding, quale gestore o proprietario del fondo, deve ottenere i permessi necessari dalle autorità competenti. In questo caso, potrebbe servirle un permesso per la costruzione del recinto. Sarà necessario verificare di volta in volta il regolamento comunale vigente.
Esempio 4
Un fiume nazionale attraversa un territorio recentemente acquistato da un’associazione di rewilding. L’ex proprietario ha gravemente danneggiato la foresta ripariale a galleria che un tempo ospitava molte diverse specie di uccelli, era fonte di cibo e riparo per i castori e costituiva una protezione naturale contro le esondazioni negli inverni rigidi. L’associazione di
rewilding intende ripristinare la foresta ripariale a galleria affinché
possa ricrearsi l’ecosistema preesistente e la protezione naturale tanto
necessaria ai terreni prativi su cui pascolano liberamente i grandi
erbivori.
Non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione. Tuttavia, la
verifica andrebbe svolta caso per caso a seconda del regolamento
applicabile.
Esempio 4
Un fiume nazionale attraversa un territorio recentemente acquistato da un’associazione di rewilding. L’ex proprietario ha gravemente danneggiato la foresta ripariale a galleria che un tempo ospitava molte diverse specie di uccelli, era fonte di cibo e riparo per i castori e costituiva una protezione naturale contro le esondazioni negli inverni rigidi. L’associazione di
rewilding intende ripristinare la foresta ripariale a galleria affinché possa ricrearsi l’ecosistema preesistente e la protezione naturale tanto necessaria ai terreni prativi su cui pascolano liberamente i grandi erbivori.
Non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione. Tuttavia, la verifica andrebbe svolta caso per caso a seconda del regolamento applicabile.

Rimozione del filo spinato, Corridoio faunistico tra Abruzzo, Lazio e Molise e i Parchi Nazionali della Majella.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
3. Decisioni amministrative relative ai progetti di rewilding
L’autorità pubblica cui indirizzare la notifica o che emanerà la decisione dipenderà dalla natura dell’attività proposta e dalla ripartizione delle competenze all’interno di ciascun comune. Il progetto dovrà essere discusso con le autorità competenti, che indicheranno gli eventuali altri enti pubblici da coinvolgere.
Nei casi più complessi, potrebbe essere necessario coinvolgere nel processo decisionale diversi enti pubblici. Le valutazioni in materia ambientale richiedono spesso l’intervento di molteplici autorità pubbliche, in quanto ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere esaminati diversi aspetti (ambientali, paesaggistici, beni culturali, ecc.). In questi casi, viene istituita una procedura denominata Conferenza di Servizi.
3.1. Cosa è la Conferenza di Servizi
È una procedura per semplificare il gravoso iter di rilascio delle autorizzazioni da parte di autorità pubbliche quando siano coinvolti diversi enti. Invece di avviare procedure distinte presso le diverse autorità, è possibile affidarsi a questo servizio centralizzato che attiverà tutte le autorità competenti affinché esaminino la richiesta e assumano una decisione in maniera
congiunta. Non esiste una precisa lista di criteri per stabilire quando sia necessaria una Conferenza di Servizi. Si consiglia di rivolgersi al proprio Comune per valutare la necessità di una Conferenza di Servizi per il proprio progetto.
I richiedenti possono svolgere un ruolo nell’ambito della Conferenza di Servizi, fornendo ad esempio alle autorità chiarimenti sul progetto all’esame. Possono presentare proposte o fornire documenti pertinenti.
3.2. Come funziona la Conferenza di Servizi
Una volta presentata l’istanza, l’entità che la riceve avvierà l’iter per convocare la Conferenza di Servizi al fine di ottenere tutte le valutazioni richieste e formulare la decisione finale.
Una volta convocata la Conferenza dei Servizi, la prima riunione si terrà entro 15 giorni. Il termine è esteso a 30 giorni quando l’indagine preliminare è particolarmente complessa. Tutte le valutazioni richieste dovrebbero essere completate dalle amministrazioni competenti entro 90 giorni, salvo il caso in cui sia richiesta una VIA, nel qual caso l’intero iter si conclude generalmente entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Decorsi inutilmente tali termini, le amministrazioni devono adottare la decisione finale su richiesta e in ogni caso entro 30 giorni.
Se la Conferenza di Servizi intende rigettare l’istanza, l’amministrazione deve notificare al richiedente i motivi del rigetto prima di emettere la decisione finale. Il richiedente ha il diritto di impugnare tale decisione preliminare entro 10 giorni. Se l’autorizzazione viene nuovamente negata in sede di decisione finale, il richiedente può impugnare la decisione finale dinanzi al tribunale amministrativo competente entro 60 giorni dalla data del rifiuto definitivo.
Se le amministrazioni non assumono una decisione nei tempi previsti (con termini specifici di 30, 90 e 180 giorni, a seconda dei casi) e non è contemplato il silenzio/assenso (cioè la possibilità di desumere l’accoglimento dell’istanza in assenza di comunicazione contraria2), si configura un caso di inerzia della pubblica amministrazione, per il quale è possibile presentare ricorso al TAR.
4. Altri accordi che possono essere conclusi tra persone fisiche/soggetti
privati e l’amministrazione
Quando l’interesse pubblico e l’interesse del privato coincidono, anziché presentare istanza per il rilascio di una licenza o autorizzazione, si potrà stipulare un accordo con l’amministrazione competente. Si tratta di accordi “su misura” che possono contemplare forme di tutela degli interessi privati generalmente non previste dalle leggi e dai regolamenti di pianificazione amministrativa.
In questi accordi, l’amministrazione perseguirà anche i propri interessi e sarà quindi maggiormente coinvolta nel progetto rispetto a quando deve solo autorizzare o meno un’istanza.
La legge non individua le ipotesi in cui i progetti possano essere realizzati sulla base di accordi, anziché mediante le normali procedure amministrative. Per avviare l’iter, è necessario presentare istanza all’amministrazione competente, secondo la normale prassi. Se l’amministrazione ravvisa l’opportunità di promuovere i propri interessi, può contattare il richiedente e proporre la stipula di un accordo. Non esistono procedure o passaggi predeterminati per la stipula di un accordo, dal momento che i tempi e l’oggetto dell’accordo dipenderanno da ciascuna amministrazione. Non è possibile imporre a un’amministrazione la conclusione di un accordo, trattandosi di una decisione discrezionale.
La valutazione delle caratteristiche e dei vincoli sul terreno, degli interessi pubblici e privati coinvolti e
dell’impatto sull’ambiente consentiranno di stabilire quale autorità possa effettuare la stipula dell’accordo. Potrà essere la Regione (il dipartimento regionale per l’ambiente) o lo Stato (il Ministero della transizione ecologica). In ogni caso, è sufficiente presentare istanza ad un organo amministrativo, il quale si rivolgerà poi, internamente, ad altri organi amministrativi potenzialmente interessati.
Una volta sottoscritti, questi accordi sono vincolanti tra le parti e le loro previsioni devono essere rispettate. In caso di violazione dei termini e delle condizioni dell’accordo, l’amministrazione potrebbe recedere in toto. Inoltre, l’amministrazione può recedere
(e risolvere l’accordo) anche per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In considerazione della flessibilità che offrono in termini di forma e oggetto, tali accordi sembrano essere uno strumento giuridico idoneo alle attività di rewilding. Sebbene non siano pubblicamente disponibili precedenti su progetti di rewilding, tali accordi sono costituiti in genere da lettere d’intenti tra pubblico e privati, convenzioni o accordi, che possono cambiare a seconda degli impegni vincolanti assunti dal privato.

Cervo al pascolo con cinghiale, Appennino centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe.
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) nei progetti di rewilding
In linea generale, scopo precipuo della VIA è assicurare elevati livelli di protezione ambientale mediante una valutazione preliminare dei possibili effetti che possono derivare dalla realizzazione e gestione di progetti/interventi che abbiano un potenziale impatto negativo sull’ambiente.
La VIA è generalmente richiesta per i grandi progetti infrastrutturali con un potenziale impatto ambientale significativo, quali aeroporti, autostrade, ferrovie3 e grandi dighe.4 Può essere richiesta anche per altri progetti specifici (quali progetti nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e acquacoltura) di determinate dimensioni o in aree protette,5 inclusi i siti di Natura 2000. A seconda delle specificità di ciascuna attività di rewilding e dei particolari obiettivi di conservazione fissati per l’area protetta, le attività di rewilding possono essere sottoposte a VIA. Infatti, anche se l’obiettivo è quello di migliorare le condizioni dell’ecosistema e/o conseguire il rinaturalizzazione del paesaggio, quando il progetto riguarda un’area protetta andrà verificata la necessità di una valutazione di impatto ambientale.
La necessità di una VIA per i progetti di rewilding sembra tuttavia improbabile e si ritiene che sia sufficiente seguire l’iter autorizzativo generale sopra descritto. Tuttavia, le autorità vantano un ampio potere discrezionale nell’applicazione della procedura di VIA e possono decidere di sottoporre un progetto di rewilding a VIA ove ritengano che possano avere un impatto significativo sull’ambiente.
Prima di avviare qualsiasi opera sul fondo, è quindi necessario verificare presso le autorità competenti se sia necessario attivare la procedura di VIA.
5.1. Come sottoporre un progetto a VIA6
Quando si invia per la prima volta un’istanza di autorizzazione a svolgere un’attività sul proprio fondo, è necessario redigere una descrizione dell’attività.
Nel caso in cui le autorità competenti indichi la necessità di procedere ad una VIA, la descrizione del progetto deve includere anche una valutazione degli effetti diretti ed indiretti del progetto sulla salute umana, la biodiversità, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, i beni culturali e il paesaggio. Questa valutazione di impatto ambientale, svolta a spese del richiedente,
non dovrebbe solo prevedere l’impatto del progetto, ma proporre anche misure di mitigazione, precauzioni da seguire e misure compensative.7
È quindi necessario sottoporre l’istanza all’esame dell’autorità competente. A livello regionale, l’autorità competente sarà quella che, in base alle leggi regionali, è responsabile della protezione ambientale. Se il progetto ha portata interregionale o riguarda opere elencate nell’Allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)8, rientra nella competenza del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali.9
Copia integrale dell’istanza e relativi allegati dovrà essere inviata alle autorità regionali, provinciali, comunali e, nel caso di aree protette, agli organi di gestione. Tali soggetti devono rilasciare il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.10
Decorso tale termine, l’autorità competente esprimerà il suo parere complessivo, con eventuali condizioni, nell’ambito della procedura di VIA. Decorsi inutilmente 60 giorni, è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo competente.
Esempio 5Il proprietario A ha acquistato un fondo misto. In parte è costituito da terreno seminativo (utilizzato per la coltivazione di colture), in parte da pascolo per il bestiame e in parte da terreno torboso, con status protetto per il suo valore ecologico nella regione. Accanto alla zona torbiera, un bosco nativo è stato invaso dagli eucalipti della contigua piantagione commerciale. Vicino all’area di pascolo, c’è una piccola diga, alimentata da un torrente che attraversa la proprietà. L’ex proprietario utilizzava la diga per irrigare e abbeverare gli animali. E’ inoltre presente una casa con 5 camere da letto, in cui abitava l’ex proprietario con la famiglia. Il proprietario A vuole:
(i) ripristinare il corso naturale del torrente che attraversa il fondo. Ciò richiederebbe la rimozione della piccola diga precedentemente utilizzata per l’irrigazione. Richiederebbe inoltre l’interruzione delle coltivazioni in favore di una successione naturale. Ciò modificherebbe dinamicamente la natura mista del terreno che diverrebbe legata alla stagionalità e ai volumi d’acqua;
Può essere necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di Bacino in quanto l’intervento è finalizzato alla modifica del corso di un torrente. La procedura autorizzativa presso l’Autorità di Bacino è semplice (cfr. sezione 7). Il proprietario A dovrebbe anche verificare se il torrente o la diga sono oggetto di eventuali autorizzazioni già esistenti che possano impattare le attività proposte.
(ii) introdurre bovini di razza antica e utilizzare il terreno per pascoli estensivi. Il proprietario A vuole rimuovere tutte le recinzioni interne ad eccezione dei muri esterni che definiscono il perimetro della proprietà e non vuole installare stalle o mangiatoie artificiali per
l’alimentazione supplementare degli animali, poiché questa razza si adatta perfettamente al clima e alla vegetazione della regione. In tal modo, il bestiame potrebbe utilizzare i boschi come pascoli boschivi, contribuendo così al ripristino dell’ecosistema danneggiato dall’eucalipto;
Non sembra necessaria alcuna autorizzazione, nella misura in cui le attività sono realizzate all’interno di un fondo privato. Se il fondo rientra in un’area protetta o fa parte di aree pubbliche gravate da usi civici (si rimanda alla nota Rewilding in Italia: ottenimento dei terreni e tutele legali dei terreni selvatici), possono essere necessarie l’autorizzazione ambientale e l’autorizzazione amministrativa sopra descritte. Si suggerisce di effettuare una valutazione caso per caso.
(iii) abbattere tutti gli eucalipti dell’area, vendere il legname e quindi recintare alcuni degli alberi e dei cespugli per proteggerli dal bestiame;
Le normative relative all’abbattimento degli alberi possono variare in ciascuna Regione/Provincia. In linea di principio, non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione per l’abbattimento di alberi con un diametro del tronco inferiore a 80 cm.
Quando il diametro del tronco è superiore a 80 cm, potrebbe essere richiesta un’autorizzazione. Il fatto che gli eucalipti non siano alberi protetti rende più probabile che non sia necessaria alcuna autorizzazione. Non è richiesta alcuna autorizzazione per l’installazione di recinzioni intorno agli alberi.
iv) costruire un piccolo nascondiglio per il birdwatching con affaccio sulla torbiera, con il necessario accesso al nascondiglio.
Per costruire il nascondiglio per il birdwatching potrebbe essere necessario un permesso a seconda del regolamento comunale applicabile e delle dimensioni della struttura. La valutazione andrebbe effettuata caso per caso.
Se richiesto, il permesso di costruire può essere ottenuto inviando una comunicazione al Comune, non essendo necessaria alcuna autorizzazione formale da parte dell’autorità. Per quanto riguarda il sentiero di accesso, potrebbe servire un’autorizzazione a seconda delle dimensioni del sentiero.
(v) convertire l’edificio con 5 camere da letto in ostello per Wwoofer (WWOOF è una comunità internazionale che prevede che i visitatori paghino il loro soggiorno prestando la loro attività lavorativa in fattorie biologiche) che contribuiscono alla realizzazione di progetti di rewilding e in una sede di workshop sul rewilding.
La proposta richiederebbe:
- Il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare da residenziale a struttura ricettiva turistica. La fattibilità di tale modifica dipende dalle normative catastali e urbanistiche applicabili, da valutarsi caso per caso;
- una comunicazione al Comune per notificare l’avvio dell’attività dell’ostello. Allegati e requisiti specifici possono essere richiesti a seconda del regolamento comunale applicabile a tali attività.
Il proprietario A ha acquistato un fondo misto. In parte è costituito da terreno seminativo (utilizzato per la coltivazione di colture), in parte da pascolo per il bestiame e in parte da terreno torboso, con status protetto per il suo valore ecologico nella regione. Accanto alla zona torbiera, un bosco nativo è stato invaso dagli eucalipti della contigua piantagione commerciale. Vicino all’area di pascolo, c’è una piccola diga, alimentata da un torrente che attraversa la proprietà. L’ex proprietario utilizzava la diga per irrigare e abbeverare gli animali. E’ inoltre presente una casa con 5 camere da letto, in cui abitava l’ex proprietario con la famiglia. Il proprietario A vuole:
(i) ripristinare il corso naturale del torrente che attraversa il fondo. Ciò richiederebbe la rimozione della piccola diga precedentemente utilizzata per l’irrigazione. Richiederebbe inoltre l’interruzione delle coltivazioni in favore di una successione naturale. Ciò modificherebbe dinamicamente la natura mista del terreno che diverrebbe legata alla stagionalità e ai volumi d’acqua;
Può essere necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di Bacino in quanto l’intervento è finalizzato alla modifica del corso di un torrente. La procedura autorizzativa presso l’Autorità di Bacino è semplice (cfr. sezione 7). Il proprietario A dovrebbe anche verificare se il torrente o la diga sono oggetto di eventuali autorizzazioni già esistenti che possano impattare le attività proposte.
(ii) introdurre bovini di razza antica e utilizzare il terreno per pascoli estensivi. Il proprietario A vuole rimuovere tutte le recinzioni interne ad eccezione dei muri esterni che definiscono il perimetro della proprietà e non vuole installare stalle o mangiatoie artificiali per
l’alimentazione supplementare degli animali, poiché questa razza si adatta perfettamente al clima e alla vegetazione della regione. In tal modo, il bestiame potrebbe utilizzare i boschi come pascoli boschivi, contribuendo così al ripristino dell’ecosistema danneggiato dall’eucalipto;
Non sembra necessaria alcuna autorizzazione, nella misura in cui le attività sono realizzate all’interno di un fondo privato. Se il fondo rientra in un’area protetta o fa parte di aree pubbliche gravate da usi civici (si rimanda alla nota Rewilding in Italia: ottenimento dei terreni e tutele legali dei terreni selvatici), possono essere necessarie l’autorizzazione ambientale e l’autorizzazione amministrativa sopra descritte. Si suggerisce di effettuare una valutazione caso per caso.
(iii) abbattere tutti gli eucalipti dell’area, vendere il legname e quindi recintare alcuni degli alberi e dei cespugli per proteggerli dal bestiame;
Le normative relative all’abbattimento degli alberi possono variare in ciascuna Regione/Provincia. In linea di principio, non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione per l’abbattimento di alberi con un diametro del tronco inferiore a 80 cm.
Quando il diametro del tronco è superiore a 80 cm, potrebbe essere richiesta un’autorizzazione. Il fatto che gli eucalipti non siano alberi protetti rende più probabile che non sia necessaria alcuna autorizzazione. Non è richiesta alcuna autorizzazione per l’installazione di recinzioni intorno agli alberi.
iv) costruire un piccolo nascondiglio per il birdwatching con affaccio sulla torbiera, con il necessario accesso al nascondiglio.
Per costruire il nascondiglio per il birdwatching potrebbe essere necessario un permesso a seconda del regolamento comunale applicabile e delle dimensioni della struttura. La valutazione andrebbe effettuata caso per caso.
Se richiesto, il permesso di costruire può essere ottenuto inviando una comunicazione al Comune, non essendo necessaria alcuna autorizzazione formale da parte dell’autorità. Per quanto riguarda il sentiero di accesso, potrebbe servire un’autorizzazione a seconda delle dimensioni del sentiero.
(v) convertire l’edificio con 5 camere da letto in ostello per Wwoofer (WWOOF è una comunità internazionale che prevede che i visitatori paghino il loro soggiorno prestando la loro attività lavorativa in fattorie biologiche) che contribuiscono alla realizzazione di progetti di rewilding e in una sede di workshop sul rewilding.
La proposta richiederebbe:
- Il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare da residenziale a struttura ricettiva turistica. La fattibilità di tale modifica dipende dalle normative catastali e urbanistiche applicabili, da valutarsi caso per caso;
- una comunicazione al Comune per notificare l’avvio dell’attività dell’ostello. Allegati e requisiti specifici possono essere richiesti a seconda del regolamento comunale applicabile a tali attività.
6. Vincoli specifici applicabili alle foreste
6.1. Cosa si intende per “foresta”
Il termine “foresta” non è definito dalla legge italiana ed è pertanto lasciato a ciascuna Regione dare una definizione di “foresta” e degli eventuali vincoli applicabili. Ad esempio, nella Regione Abruzzo, ogni foresta con estensione superiore a 0,2 ettari è soggetta a vincoli forestali. Nella Regione Lazio per foresta si intende qualsiasi area coperta da vegetazione forestale avente estensione superiore a 0,5 ettari e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo. Nella Regione Molise, costituisce una foresta qualsiasi superficie coperta da specie boschive con habitat arboreo o arbustivo, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Un’area che soddisfa i pertinenti criteri sarà comunque considerata foresta anche se gli alberi vengono abbattuti.
6.2. Vincoli applicabili alle attività all’interno delle foreste
Come principio generale, le foreste sono soggette alla massima tutela ambientale e sono considerate aree protette. Pertanto, anche per le foreste all’interno di fondi privati è necessario prevedere le tutele ambientali disposte per legge. Di conseguenza, qualsiasi attività, costruzione, artefatto o progetto di opere pubbliche o private nelle foreste individuate dai pertinenti piani regionali è soggetta ai vincoli imposti sul terreno e qualsiasi modifica dovrebbe seguire procedure e valutazioni di autorizzazione ambientale e amministrativa.
Ogni Regione adotta, con il Piano Forestale Regionale (PFR), disposizioni specifiche sulla gestione delle foreste, incluse le aree soggette a tutela.11 I comuni possono inoltre adottare un piano territoriale forestale. Si tratta di documenti generalmente disponibili sui siti web della Regione che contengono gli obiettivi strategici in materia di sviluppo e protezione delle foreste.
L’autorità competente per le foreste a livello regionale può variare in ciascuna Regione: per le regioni Abruzzo, Lazio e Molise le autorità competenti sono l’Assessorato alle Foreste, la Giunta Regionale e, in alcuni casi, i Comuni, a seconda della superficie forestale e dell’intervento proposto. L’entità che controllerà un intervento forestale dipenderà da ciascuna Regione e dall’intervento specifico.
Sulle foreste possono esistere inoltre vincoli paesaggistici tesi a preservare gli elementi del paesaggio, come la qualità del suolo o una particolare topografia. Tali vincoli paesaggistici si applicano automaticamente alle foreste quando ritenute di interesse paesaggistico.
Pertanto, qualsiasi attività realizzata in una foresta che possa produrre modifiche paesaggistiche dovrebbe essere valutata dal punto di vista paesaggistico e potrebbe richiedere l’avvio della relativa procedura. Molto probabilmente, l’ente che riceve l’istanza convocherà la Conferenza di Servizi, essendo le foreste soggette alla massima protezione ambientale ed
essendo richieste l’autorizzazione e la valutazione da parte di diverse autorità.
All’interno delle aree sottoposte a vincolo forestale, l’esercizio di talune pratiche e attività è vietato. Il gestore della proprietà forestale non può:
- disboscare le foreste;
- effettuare tagli selettivi se non sono trascorsi cinque anni dall’ultimo intervento;
- convertire foreste ad alto fusto in boschi cedui (un particolare tipo di coltivazione boschiva volta a promuovere una rapida crescita forestale), se non consentito dalla Regione.
E’ opportuno sottolineare che questo livello di protezione ambientale si applica anche alle foreste commerciali. Ciò significa che le attività commerciali e l’uso commerciale delle foreste sono soggetti ad autorizzazione. Inoltre, possono essere previsti limiti e vincoli specifici a tutela delle foreste in base alle caratteristiche specifiche degli alberi e dell’area.
7. Normativa specifica per la rimozione di piccole dighe
Sul terreno potrebbe essere presente una piccola diga che veniva utilizzata in precedenza per l’irrigazione dei terreni agricoli o come serbatoio per usi diversi, ad esempio per l’abbeveramento degli animali.
Parliamo di piccole dighe di altezza inferiore a 15 metri o volume inferiore a 1.000.000 metri cubi, che esulano dalla competenza dello Stato attraverso la Direzione Generale per le dighe del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tutte le altre dighe sono considerate “grandi dighe” e non sono esaminate ai fini della presente nota.
Qualsiasi intervento che si voglia realizzare su piccole dighe presenti sul fondo deve essere autorizzato dalla competente Autorità di Bacino. Si tratta di un ente pubblico costituito tra Stato e Regioni, operante sui bacini idrografici, considerati come sistemi unitari e ambiti ottimali per le azioni di difesa del suolo e del sottosuolo.
L’autorizzazione è necessaria per lavori da realizzarsi nell’alveo del fiume o nelle aree adiacenti corsi d’acqua
pubblici o su terreni demaniali. Anche se il fondo non rientra in questa definizione, la rimozione di qualsiasi piccola diga necessita verosimilmente dell’autorizzazione dell’Autorità di Bacino, in quanto tale attività può impattare un’area posta sotto il controllo dell’Autorità. Prima di procedere alla rimozione di qualsiasi diga è quindi importante verificare presso l’Autorità di Bacino se sia necessaria l’autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione va presentata all’Autorità di Bacino competente e deve includere una descrizione dell’intervento da eseguire, inclusi i pertinenti allegati tecnici. La procedura si conclude con il rilascio dell’autorizzazione nel termine di 60 giorni, e con l’indicazione di eventuali prescrizioni specifiche.
L’autorizzazione viene rilasciata seguendo la normale procedura su descritta: inizia con la richiesta di rimozione della diga e si conclude con il rilascio (o il rigetto) dell’autorizzazione da parte dell’Autorità di Bacino.

Le viole di Eugenia in piena fioritura sull’altopiano, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
Note de chiusura
- Articolo 11, Legge 241/1990.
- Articolo 20, Legge 241/1990.
- Allegato I alla Direttiva VIA 2011/92/UE, pag. 6.7.
- Allegato I alla Direttiva VIA 2011/92/UE, pag. 6.15.
- Allegato II alla Direttiva VIA 2011/92/UE pag. 1.
- La procedura di VIA è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (cfr. Titolo III - Valutazione d’Impatto Ambientale).
- Id.
- L’Allegato II al D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) fornisce l’elenco di tutte le opere a elevato impatto ambientale che rientrano nella competenza del Ministero dell’Ambiente.
- Procedura VIA, titolo III - Valutazione d’Impatto Ambientale.
- Id.
- Con riferimento alla Regione Abruzzo, le normative forestali in materia sono contenute nella Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3, art. 9. Per la Regione Lazio le pertinenti normative forestali sono contenute nella Legge Regionale 2002 n. 39. Per la Regione Molise le relative normative forestali sono contenute nella Legge Regionale 2000 n. 16.


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Ringraziamenti
Grazie a Rewilding Apennines per aver condiviso le loro esperienze pratiche di rewilding in Italia. Grazie anche a Clifford Chance LLP per il supporto legale producendo la presente nota informativa.
Il team di Lifescape Project desidera dedicare questo briefing legale alla memoria di Alessandro Parini, un brillante e promettente professionista legale il cui potenziale è stato tragicamente stroncato troppo presto. Possano la sua passione, la sua intelligenza e la sua dedizione servire a ricordare l’impatto che si può avere, ispirandoci per sempre.


