


Rewilding in Italia
Stazioni di alimentazione
Grifoni che si nutrono di carcassa, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
Temi principali
- Uso delle carcasse nelle stazioni di alimentazione
- Permessi e autorizzazioni per l’installazione di stazioni di alimentazione
Concetti chiave
La normativa UE disciplina rigorosamente il trattamento/la gestione dei sottoprodotti di origine animale; prevede tuttavia importanti deroghe che consentono di impiegare le carcasse nelle stazioni di alimentazione
(o carnai).
1. Disciplina dell’uso delle stazioni di alimentazione in Italia
La normativa che regolamenta l’impiego delle carcasse nelle stazioni di alimentazione dipende dalla sua fonte. In Italia si applicano direttamente le seguenti previsioni di diritto dell’Unione.
1.1. Fauna selvatica e selvaggina
I corpi interi e le parti di animali selvatici (diversi dalla selvaggina) non sono soggetti alla pertinente normativa UE, purché non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.1 Le carcasse degli animali selvatici possono pertanto essere utilizzate nelle stazioni di alimentazione senza controlli specifici, ove non siano sospettate infezioni.
Un’analoga esenzione si applica alla selvaggina che non viene raccolta dopo l’uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie.2
1.2. Altri animali, inclusi quelli da allevamento
L’uso di altri animali (ad esempio, gli animali da allevamento) è soggetto alle norme specifiche previste dal regolamento UE sui sottoprodotti di origine animale3 e dal pertinente regolamento attuativo della Commissione4 (“Regolamento sui sottoprodotti di origine animale”) inteso ad assicurare che i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non presentino rischi sanitari per l’uomo e gli animali. Tali norme prevedono pertanto che i sottoprodotti di origine animale siano smaltiti secondo metodologie specifiche, ivi compresi l’incenerimento e le discariche autorizzate. La normativa riconosce tuttavia che le carcasse costituiscono un’importante fonte alimentare per talune specie protette, nonché un potenziale metodo per integrare l’alimentazione degli
uccelli necrofagi e ammette l’utilizzo delle carcasse nelle stazioni di alimentazione in talune situazioni.
Il Regolamento sui sottoprodotti di origine animale suddivide tali sottoprodotti in tre categorie, in base al rischio che pongono per la salute dell’uomo e degli animali:
- Materiali di categoria 15 : comprendono i sottoprodotti che presentano il rischio maggiore;
- Materiali di categoria 26 : includono i sottoprodotti a rischio medio, ivi inclusi gli animali “che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie “; e
- Materiali di categoria 37 : includono i sottoprodotti a basso rischio generalmente considerati non idonei al consumo umano.
Per ciascuna categoria, il Regolamento sui sottoprodotti di origine animale specifica i metodi di smaltimento consentiti, che in genere non includono l’utilizzo in stazioni di alimentazione.
Esistono tuttavia diverse deroghe ai controlli sui sottoprodotti di origine animale che rilevano ai fini dell’impiego dei medesimi nei siti di alimentazione:
- Le autorità competenti possono autorizzare l’uso dei materiali di categoria 2 (purché gli animali non siano stati abbattuti o non siano morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali) e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di (i) rettili e uccelli da preda diversi dagli animali da giardino zoologico o da circo; e (ii) gli animali selvatici8 ;
- Le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiali di categoria 1, (ossia, “corpi interi e parti di animali morti contenenti materiali del rischio specificato al momento dello smaltimento”) per l’alimentazione di “specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità”.9 Ciò è possibile sia all’interno che al di fuori di stazioni di alimentazione chiuse. Le condizioni e limitazioni Le autorità competenti possono autorizzare l’uso dei materiali di categoria 2
2. Come installare le stazioni di alimentazione in Italia
Le deroghe previste dal Regolamento sui sottoprodotti di origine animale assicurano l’approvvigionamento di carcasse alle specie necrofaghe.
2.1. Specie
E’ possibile installare in Italia stazioni di alimentazione per le seguenti specie di uccelli necrofagi:
- gipeto (Gypaetus barbatus);
- avvoltoio monaco (Aegypius monachus);
- capovaccaio (Neophron percnopterus);
- grifone (Gyps fulvus);
- aquila reale (Aquila chrysaetos);
- nibbio bruno (Milvus migrans); e
- nibbio reale (Milvus milvus).11
(purché gli animali non siano stati abbattuti o non siano morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali) e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di (i) rettili e uccelli da preda diversi dagli animali da giardino zoologico o da circo; e (ii) gli animali selvatici10;
- dettagliate a tale autorizzazione sono illustrate al Capo II, Sezioni 2 e 3 dell’Allegato VI al Regolamento n. 142/2011.
E’ inoltre possibile realizzare siti di alimentazione:
- nelle Zone Speciali di Conservazione delle specie dell’ordine Carnivora elencate nell’Allegato II alla Direttiva Habitat.12 Tra queste rientrano il lupo (Canis lupus), l’orso bruno (Ursus arctos) e la lince (Lynx lynx);
- nelle Zone di Protezione Speciale delle specie dell’ordine Falconiformes (rapaci) e Strigiformes (gufi/rapaci notturni), enumerati nell’Allegato I alla Direttiva sugli Uccelli Selvatici.13
2.2. Stazioni di alimentazione leggere e pesanti
La struttura della stazione di alimentazione determinerà il numero di operatori e autorizzazioni necessari, nonché le possibili considerazioni ambientali che potranno essere svolte dalle autorità locali per autorizzare il progetto:
- le stazioni di alimentazione leggera (carnai aziendali) sono gestite direttamente dall’agricoltore autorizzato;
Esempio
La Sardegna è la prima regione italiana ad aver autorizzato l’uso in deroga delle carcasse animali previste dal Regolamento sui sottoprodotti di origine animale e ad approvarne l’impiego in stazioni di alimentazione pesante per grifoni e uccelli necrofagi (per maggiori dettagli sulle stazioni di alimentazione si rimanda alla Sezione 2.2 che segue).
E’ questo l’esito di un lungo iter che ha visto la presentazione della proposta al Ministero della Salute, la decisione del Dipartimento di Difesa Ambientale del 2014 e la successiva approvazione da parte del Dipartimento della Salute nel 2016.
In Sardegna sono presenti due stazioni di alimentazione pesante per grifoni gestite attualmente dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. a Porto Conte e Monte Minerva, con voliere di ambientamento.
Una rete di agricoltori è autorizzata a rifornire i carnai con le carcasse degli animali cresciuti allo stato brado o in semi-libertà al fine di mantenere il modello di alimentazione naturale dei grifoni, legato alla pastorizia intensiva.
La Sardegna è la prima e l’unica regine italiana ad aver autorizzato l’utilizzo di carcasse di animali domestici cresciuti allo stato brado o in semi-libertà per l’alimentazione di uccelli necrofagi.
Le autorità regionali sarde hanno disposto una procedura dettagliata per le stazioni di alimentazione della regione, disponibile qui. La guida può essere utile per coloro che desiderino installare stazioni di alimentazione nei casi in cui non sia prevista un’apposita procedura.
- le stazioni di alimentazione pesante (carnai centralizzati allestiti) vengono rifornite con le carcasse dai diversi agricoltori affiliati. Si noti che la richiesta di installazione di stazioni di alimentazione pesante può essere più difficile da autorizzare, ritenendo taluni che possano impattare sulle popolazioni non target nell’ambiente circostante.14
2.3. Autorizzazioni
L’autorità competente può concedere un’autorizzazione all’operatore responsabile della stazione di alimentazione a condizione che:
- la stazione di alimentazione non venga utilizzata come modalità alternativa per la distruzione materiali specifici a rischio o per lo smaltimento di animali morti contenenti materiali a rischio di encefalopatia spongiforme trasmissibile (“TSE”);
- sia applicato un idoneo sistema di sorveglianza della TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, comprensivo dell’analisi di laboratorio periodica di campioni per la TSE;15 e
- in base alla valutazione della situazione specifica della specie in questione e del suo habitat, sia convinta che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato.16
La normativa italiana non prevede una procedura amministrativa specifica, applicabile a livello nazionale, per installare carnai. Con probabilità può adottarsi una procedura analoga a quella dei progetti per la reintroduzione della fauna selvatica (si veda Rewilding in Italia: Reintroduzione della fauna selvatica).
Il primo passo per chi desideri installare una stazione di alimentazione sarà pertanto quello di consultare le autorità comunali e regionali locali. Andranno verificate le leggi regionali che definiscono l’iter di richiesta per l’installazione di stazioni di alimentazione e i progetti di reintroduzione della fauna selvatica nella regione di interesse:
- si vedano, ad esempio, le norme applicabili, rispettivamente, nelle regioni Lazio e Abruzzo ;
- si noti altresì, che le regioni in cui sono già attive stazioni di alimentazione possono aver predisposto procedure ad hoc (si veda il case study della Sardegna alla Sezione 1.2 che precede).
I Servizi Veterinari dell’ASL sono incaricati di autorizzare i progetti delle stazioni di alimentazione, di svolgere ispezioni e monitorare i siti di alimentazione per prevenire rischi per la salute dell’uomo e degli animali. Le richieste di installazione delle stazioni di alimentazione vanno presentate all’ASL di competenza. Le stazioni di alimentazione devono inoltre essere registrate nel database SINTESI (Sistema integrato per gli scambi e le importazioni): anche questo aspetto andrà indicato nella richiesta.
La valutazione del miglioramento dello stato di conservazione delle specie target prevista dal Regolamento sui sottoprodotti di origine animale è svolta dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale – ISPRA .

Cane ucciso dal lupo, Appennino Centrale
Staffan Widstrand / Rewilding Europe
2.4. Domanda per l’installazione di stazioni di alimentazione supplementare
L’ASL è responsabile del rilascio dell’autorizzazione e della successiva iscrizione del Progetto nel proprio database.
Il futuro operatore della stazione di alimentazione dovrà richiedere all’ASL l’autorizzazione, tenendo conto delle deroghe previste dalla normativa UE. Nel modulo di richiesta dovrà indicare:
- nome e cognome dell’operatore;
- ubicazione della stazione di alimentazione;
- specie necrofaghe per le quali si richiede l’alimentazione supplementare;
- informazioni dettagliate sul percorso utilizzato per il trasporto delle carcasse dal luogo di origine al carnaio; e
- stima annua delle quantità di carcasse necessarie per ripristinare la disponibilità originaria di cibo per la specie.
L’autorizzazione rilasciata dall’ASL sarà sospesa in caso di sospetta o effettiva TSE, sintantoché tale rischio non possa essere escluso, ovvero in caso di inottemperanza alle previsioni del Regolamento (UE) n. 142/2011.
Il manuale Best Practices Handbook riporta le migliori prassi in tema di autorizzazioni, realizzazione e gestione delle stazioni di alimentazione, con un focus sulla conservazione degli avvoltoi e del grifone in particolare, ed è inteso essere un supporto per
Esempio
Si registra un crescente interesse verso l’installazione di carnai in Italia, come mostrano i due casi che seguono.
Italia Centrale
Negli Appennini Centrali, Rewilding Apennines ha identificato l’avvoltoio come specie chiave che fornisce un importante servizio ecologico; l’agenzia opera per ripristinare una comunità di uccelli necrofagi nel panorama degli Appennini Centrali.
Dal 2019, personale e volontari monitorano la popolazione dei grifoni allo scopo di migliorarne la vitalità. L’attenzione è rivolta alle minacce alla loro conservazione, ad esempio l’avvelenamento.
La creazione di una rete di stazioni di alimentazione è parte di questa strategia di sostegno alla crescita della popolazione locale dei grifoni. Potrà attrarre anche altre specie di avvoltoi rendendole residenti della zona, e potrebbe supportare piani di reintroduzione futuri. Ciò è in linea con quanto generalmente riconosciuto dalla comunità scientifica, ossia che le stazioni di alimentazione costituiscono un importante strumento per la conservazione degli avvoltoi.
Ad oggi sono tre le stazioni di alimentazione sugli Appennini Centrali riconosciute dalla legge: due nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, gestite dalle autorità del parco; e una nella Riserva Naturale Monte Velino, affidata in gestione al Corpo Forestale, ridenominato nel 2016 Carabinieri Forestali.
Le tre stazioni di alimentazione non sono utilizzate a causa dell’imposizione di alcuni vincoli gestionali (nel caso del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e per un cambiamento nella strategia di conservazione
degli avvoltoi nella Riserva Naturale del Monte Velino, creata per sostenere la reintroduzione del grifone negli anni ‘90.
D’intesa coi Carabinieri Forestali, Rewilding Apennines ha presentato domanda per ripristinare le stazioni di alimentazione nella Riserva Naturale del Parco Velino. Lo scopo è quello di sostenere la popolazione dei grifoni con approvvigionamenti di carne sicura, specialmente durante il periodo invernale, e di realizzare attività scientifiche, quali il monitoraggio, la marcatura e l’applicazione di trasmettitori GPS su taluni uccelli. Questo impegno consentirà sia a Rewilding Apennines che ai Carabinieri Forestali di studiare la dieta dei grifoni e far fronte alle minacce che li insidiano, in particolare l’avvelenamento.
Rewilding Apennines ha presentato altresì richiesta per una concessione di gestione di una delle due stazioni di alimentazione nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Tale richiesta è stata recentemente rigettata per alcuni problemi amministrativi legati all’ASL, che ha affidato la gestione dell’impianto al parco.
Rewilding Apennines è anche partner della Stazione Ornitologica Abruzzese, che sta pianificando la creazione di una stazione di alimentazione già autorizzata, la quarta della regione. La stazione di alimentazione è ubicata su un terreno privato ed ha ottenuto il permesso del proprietario. Il sito è in fase di costruzione al di fuori di zone protette e le specie target sono il nibbio bruno e il nibbio reale, sebbene si ambisca ad attirare anche specie di avvoltoi non attualmente presenti nell’area. Questa quarta stazione di alimentazione coprirebbe la parte meridionale della regione Abruzzo, al confine con il Parco Nazionale della Maiella.
Italia Meridionale
Da marzo 2022, sono state attivate stazioni di alimentazione supplementare per i grifoni dell’Egitto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I progetti sono gestiti dalle autorità regionali insieme a Life Egyptian Vulture e altre ONG.
Ciascuna stazione di alimentazione è periodicamente rifornita con scarti di carne e consiste di tre strutture fisse delimitate da un recinto e una struttura “volante” circondata da recinzione elettrica. Le stazioni sono monitorate da un sistema di video sorveglianza e/o fototrappole, che servono a monitorarne l’uso da parte del capovaccaio e di altre specie di rapaci e a garantire la sicurezza del sito. Maggiori informazioni su questi progetti sono disponibili qui.
professionisti, servizi veterinari di sanità animale e di igiene degli allevamenti, Dipartimenti Regionali di Difesa Ambientale, e proprietari di allevamenti. Regional Departments of Environmental Defence, and livestock farm owners.17
2.5. Obblighi dell’operatore
L’operatore della stazione di alimentazione deve
- predisporre per l’alimentazione una zona chiusa, con accesso limitato agli animali delle specie target, se opportuno mediante recinzione o altro mezzo che corrisponda al modello di alimentazione naturale di tali specie;
- assicurarsi che i corpi idonei di bovini e almeno il 4% di corpi idonei di ovini e caprini destinati alla somministrazione supplementare siano sottoposti a test prima dell’uso con un risultato negativo nell’ambito del programma di test per la TSE18
- tenere un registro con indicazione almeno del numero, la natura, il peso stimato e l’origine delle carcasse degli animali utilizzati per l’alimentazione, la data di somministrazione, il luogo in cui è avvenuta la somministrazione e, se pertinente, i risultati dei test TSE.19
È possibile rivolgersi al Ministero della Salute per chiedere copia delle note e linee guida che recepiscono il Regolamento sui sottoprodotti di origine animale e fissano requisiti specifici sulle carnai, ad esempio, in tema di caratteristiche delle stazioni (inclusa la distanza dalle aree residenziali, altezza e tipologia delle recinzioni ecc.) e trasporto delle carcasse alle stazioni di alimentazione.20

Erba piuma che fiorisce nel corridoio della fauna selvatica, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
2.6. Tipologia di terreno
In aggiunta a quanto precede, si dovrà tener presente che potrebbero essere necessari ulteriori documenti o autorizzazioni a seconda del tipo di terreno su cui sarà ubicata la stazione di alimentazione.
- Suolo pubblico: E’ necessario conoscere la destinazione corrente del terreno, poiché potrebbe essere necessario richiedere alle competenti autorità il cambio di destinazione per poter installare il carnaio. Potrebbe essere anche richiesta la partecipazione a una gara pubblica per ottenere i diritti di gestione del terreno.
- Parco Nazionale / zona della rete Natura 2000 / altra zona protetta: in questi casi, potrebbe essere necessario divenire partner degli organi amministrativi del parco e/o le autorità locali (in genere il comune) per gestire la stazione. Inoltre, potrebbe essere richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”).
2.7. L’alimentazione al di fuori delle stazioni di alimentazione
Oltre a consentire il rifornimento di carcasse di categoria 2 e 3 alle stazioni di alimentazione, le autorità competenti possono autorizzare l’alimentazione della fauna selvatica con materiale di categoria 1 composto da “corpi interi o parti di animali morti
Esempio
Oltre a parlare con le macellerie locali per reperire carcasse di animali rimaste, il proprietario terriero desidera anche poter utilizzare carcasse di animali da allevamento provenienti dalle fattorie vicine che sono morti per cause naturali, invece che farle rimuovere dagli agricoltori per incenerirle o seppellirle
Per il rifornimento delle stazioni di alimentazione possono essere utilizzati i seguenti tipo di materiali (nel rispetto delle restrizioni applicabili e delle autorizzazioni previste dal Regolamento (UE) n. 142/2011):
- corpi interi e parti di animali morti contenenti materiali del rischio specificato al momento dello smaltimento;
- animali che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie (Categoria 2); e/o
- sottoprodotti a basso rischio generalmente considerati non idonei al consumo umano (Categoria 3 – la carne proveniente da allevatori e macellai rientra verosimilmente in questa categoria).
contenenti materiali del rischio specificato” al di fuori delle stazioni di alimentazione, nel perimetro di aree geograficamente definite, ove opportuno senza previa raccolta degli animali morti.21 Tale possibilità è limitata all’alimentazione delle specie in via di estinzione e protette (si veda punto 2.1 che precede) e deve essere in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 142/2011.22
Nell’ambito dei controlli che vengono svolti per autorizzare le stazioni di alimentazione, sono condotti test di laboratorio periodici sui campioni di carne destinata alle stazioni di alimentazione per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). In particolare, i corpi idonei di bovini e almeno il 4% dei corpi idonei di ovini e caprini devono risultare negativi ai test prima di poter essere utilizzati.
Ciò vale per qualsiasi fonte alimentare, indipendentemente dalla sua origine, ivi compresa la carne acquistata nelle macellerie, il bestiame dei vicini allevamenti, ecc. Si noti che le macellerie già effettuano controlli sulla presenza di antibiotici dannosi per l’uomo, ma non su sostanze dannose per gli animali, pertanto potrebbero essere necessari ulteriori test.
Il proprietario del terreno deve garantire il controllo veterinario dei campioni di cibo nelle stazioni di alimentazione. Dovrà altresì tenere un registro che indichi almeno il numero, la natura, il peso stimato e l’origine delle carcasse degli animali utilizzati per la somministrazione, il luogo e la data di somministrazione e, se applicabile, i risultati dei test TSE.
Note de chiusura
- Articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento CE 1069/2009. Questa eccezione non si applica gli animali acquatici catturati a scopi commerciali.
- Articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento CE 1069/2009.
- Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 1774/2002.
- Regolamento (UE) della Commissione 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva 97/78/EC del Consiglio.
- Definito all’Articolo 8 del Regolamento n. CE 1069/2009
- Definito all’Articolo 9 del Regolamento CE n. 1069/2009
- Definito all’Articolo 10 del Regolamento CE n. 1069/2009
- Regolamento CE n. 1069/2009, Articolo 18, comma 1
- Regolamento CE n. 1069/2009, Articolo 18, comma 2, lettera b)
- Regolamento CE n. 1069/2009, Articolo 18, comma 1
- Regolamento (UE) n. 142/2011, Capo II, Sezione 2.
- Direttiva 92/43/CEE.
- Direttiva 2009/147/CE.
- The Best Practices Handbook on Feeding Stations for Griffon Vulture Conservation (the “Best Practices Handbook”), p. 5-6, disponibile qui.
- Regolamento (UE) n. 142/2011, Allegato VI, Capo II, Sezione 2, Articolo 1 (b).
- Regolamento (UE) n. 142/2011, Allegato VI, Capo II, Sezione 2, Articolo 1 (d).
- Queste linee guida sono state applicate nella Regione Autonoma di Sardegna, in particolare nei siti Natura 2000 ubicati nell’area nordoccidentale dell’isola e sono ideate per essere applicate su tutto il territorio nazionale ed europeo.
- Il programma di monitoraggio della TSE deve essere svolto nel rispetto dell’Allegato III al Regolamento n. 999/2001 e, per quanto applicabile, nel rispetto della Decisione adottata ai sensi del secondo comma dell’Articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo.
- Regolamento (UE) n. 142/2011, Capo II, Sezione 2, Articolo 1, lettera f).
- Inclusi i seguenti: DGISAN no. 29562 del 10 luglio 2013, DGSAN no. 3981 - P - 9 febbraio 2015, ecc. Maggiori informazioni sui requisiti del Ministero della Salute disponibili qui e nel Best Practices Handbook.
- Regolamento (UE) n. 142/2011, Allegato VI, Capo II, Sezione 3.
- Id. Si veda anche, Capo III, articoli 13 e 14.




