


Rewilding in Italia
Caccia
Tracce di lepre europea, Appennino Centrale.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe
Temi principali
- Regolamentazione della caccia in Italia
- Cancellazione dei fondi dagli ambiti territoriali di caccia
- Obblighi dei proprietari di fondi ricompresi in ambiti territoriali di caccia
Concetti chiave
Indice
6.
1. Disciplina dell’attività venatoria
La legge sulla fauna selvatica e il prelievo venatorio1 (la “Legge sulla Caccia”), come modificata in recepimento della Direttiva Uccelli dell’UE2 , stabilisce norme generali per la protezione della fauna selvatica e fissa il quadro giuridico nazionale dell’attività venatoria. Sancisce i principi generali che disciplinano la caccia e conferisce alle regioni e alle amministrazioni locali la facoltà di introdurre regolamenti locali.
La struttura della Legge sulla Caccia si riflette nelle leggi locali volte a disciplinare l’attività venatoria e tutelare al contempo la fauna selvatica. In virtù dell’ampio mandato conferito alle regioni e alle amministrazioni locali dalla Legge sulla Caccia, la disciplina dell’attività venatoria in Italia è molto
frammentata e regolata da norme specifiche emanate dalle singole regioni e amministrazioni locali. Non è quindi possibile svolgere un esame esaustivo delle norme applicabili nelle diverse zone e la presente nota fornisce pertanto solo un quadro generale.
In linea generale, la caccia è consentita purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.3 Solo i cittadini in possesso di relativa concessione (ossia di licenza di caccia) sono autorizzati ad esercitare l’attività venatoria in conformità ai requisiti di legge applicabili e all’interno degli ambiti territoriali di caccia (inclusi i fondi privati non recintati), come illustrato nel prosieguo.
2. Determinazione degli ambiti territoriali di caccia
Gli ambiti territoriali di caccia sono definiti dal piano faunistico venatorio regionale generale.4 Una volta approvato il piano faunistico regionale, anche le province redigono piani faunistici dettagliati, individuando oasi, parchi, confini, ecc.5
I piani faunistici regionali e provinciali hanno durata quinquennale.
I fondi su cui è consentita la caccia sono suddivisi in “Ambiti Territoriali di Caccia” (ATC), ossia terreni provinciali gestiti da un comitato composto da rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e delle amministrazioni locali. Al comitato di gestione è affidato il compito di gestire la fauna e organizzare l’attività venatoria sul “territorio libero di caccia”, cioè su tutto il territorio, fatte salve le aree non venatorie e le zone di conservazione della fauna, quali le oasi e le zone di ripopolamento e cattura.
L’iter di assegnazione di una determinata area ad un ambito territoriale di caccia è lasciato alla discrezionalità dell’amministrazione locale, senza prevedere una procedura di gara. Pertanto, non è il cittadino a richiedere che una determinata zona sia classificata come ambito territoriale di caccia; al contrario, è l’amministrazione locale che individua i fondi privati da destinare ad ambiti territoriali di caccia. Il cittadino può comunque richiedere all’amministrazione una modifica del piano faunistico per sottrarre il proprio fondo dall’ambito territoriale di caccia (si veda sezione 3 che segue).
I proprietari e i conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata hanno diritto a un contributo da determinarsi in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente in conformità con le leggi regionali applicabili.6
3. Sottrazione dei fondi dagli ambiti territoriali di caccia
Secondo la norma generale, i proprietari e i conduttori che intendano vietare la caccia sui propri fondi devono inviare richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall’approvazione del piano faunistico.
La richiesta viene esaminata nei 60 giorni successivi dalla Giunta regionale, che emette una decisione. Pertanto, il silenzio della giunta regionale non può costituire un rifiuto e, se il proprietario o il conduttore non riceve risposta entro 60 giorni, può invocare il diritto ad ottenere una decisione.7
Questa procedura si rivela spesso complessa per i proprietari e non è inusuale che alla fine la domanda sia respinta dall’amministrazione locale.
Si noti inoltre che le leggi regionali possono prevedere ulteriori requisiti. Ad esempio, nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Marche:
- i proprietari o gli affittuari dei terreni devono essere informati che i loro terreni sono stati designati come i) oasi; ii) area di ripopolamento o cattura della fauna selvatica; o iii) centro pubblico per il ripristino di popolazioni di specie autoctone e può opporsi entro 60 giorni. Tuttavia, anche se l’area di conservazione non viene istituita a fronte dell’opposizione del proprietario o conduttore, su di essa non sarà possibile esercitare l’attività venatoria;8
- in casi eccezionali e in considerazione di particolari necessità ambientali, le province possono istituire oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica (anche temporaneamente), dove la caccia è vietata.
Per opporsi all’assegnazione dei fondi in base a un piano faunistico è importante agire rapidamente, impugnando il piano entro 30 giorni dalla pubblicazione. Dopo tale termine, non è prevista la possibilità (neanche dalla Legge sulla Caccia o dalle leggi regionali di Lazio, Molise, Abruzzo e Marche) di impugnare il piano faunistico, ivi incluso per vietare l’attività venatoria su specifici fondi. È quindi fondamentale essere a conoscenza del piano e agire senza indugio.
Si noti tuttavia che i piani faunistici hanno validità quinquennale. Pertanto, se un’associazione di rewilding acquisisce, ad esempio, un fondo dopo la scadenza del termine per l’opposizione, potrà opporsi soltanto dopo la pubblicazione del piano successivo. Tuttavia, pur restando formalmente impossibile sottrarre il fondo ad un ambito territoriale di caccia, potrebbe essere possibile recintarlo, impedendo così efficacemente l’accesso ai cacciatori (si veda la sezione 6 che segue).

Branco di femmine di cervo rosso in una mattina di gelo, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
4. Permessi di caccia
Per praticare l’attività venatoria in Italia sono necessari i seguenti permessi:
- abilitazione all’esercizio venatorio;
- licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- polizza assicurativa; e
- tesserino venatorio.9
I cittadini devono essere in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio per poter cacciare. L’abilitazione deve essere richiesta attraverso specifica domanda e viene rilasciata previo esame pubblico davanti a una commissione nominata dalla regione in ciascun
5. Specie cacciabili in Italia
L’attività venatoria è esercitabile secondo il calendario annuale pubblicato da ogni regione, che prevede un massimo di tre giorni di caccia settimanali. La Legge sulla Caccia enumera le specie cacciabili e i periodi in cui è esercitabile l’attività venatoria.12 Si noti che tali periodi possono essere modificati dalle regioni con riferimento a determinate specie per fattori ambientali specifici della regione, previa consultazione dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.13
I permessi di caccia si applicano generalmente a tutte le specie in elenco, a meno che non siano rilasciati solo per determinate specie.
Per alcune specie protette la caccia è generalmente proibita. Queste specie sono elencate nell’Allegato D,
capoluogo di provincia.10 L’abilitazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta, a scadenza.
Il tesserino venatorio è rilasciato dalla regione di residenza e riporta le norme del calendario venatorio regionale e gli ambiti in cui è consentita l’attività venatoria.
Una volta richiesti ed ottenuti i documenti sopra elencati, sarà possibile cacciare negli ambiti territoriali di caccia di ogni regione. I permessi di caccia hanno validità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, il cacciatore deve registrarsi nella regione in cui intende praticare la caccia e pagare una concessione.11
lettera A del DPR n. 357/1977. Ai sensi dell’Art. 8 di detto Decreto, è fatto divieto di:
- catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
- perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;
- danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

Pettorano Sul Gizio, Appennino Centrale.
Nelleke de Weerd / Rewilding Europe
6. Come impedire l’accesso dei cacciatori ai fondi privati
Gli ambiti territoriali di caccia sono composti i prevalentemente da fondi privati e solo in piccola parte sono di proprietà delle amministrazioni locali (ad esempio, i comuni).
Di norma, i proprietari non possono impedire l’accesso dei cacciatori ai propri fondi, ad eccezione dei seguenti casi:
- i fondi non sono stati classificati come ambiti territoriali di caccia;
- il cacciatore non è in possesso di un permesso di caccia;
- il fondo è coltivato e la caccia rischia di danneggiare le colture (questa condizione può essere limitata a specifici periodi dell’anno e/o soggetta ad obblighi di segnaletica ai sensi di leggi regionali, ad esempio, nella regione Lazio);14 o
- il proprietario ha recintato il fondo ai sensi della Legge sulla Caccia.15
7. Strumenti legali di controllo dell’attività dei cacciatori in ambiti ubicati all’interno di, o contigui ad, aree naturali protette
Se il fondo è stato designato come ambito territoriale di caccia, gli unici strumenti legali a disposizione dei proprietari per vietare o altrimenti controllare la caccia sono quelli descritti innanzi. In questi casi, si può valutare se sollecitare una modifica del piano faunistico regionale in cui è inserito l’ambito, tenendo presente la
6.1. Come recintare i fondi ai sensi della Legge sulla Caccia
La Legge sulla Caccia stabilisce requisiti specifici per i muri e le recinzioni dei fondi tesi a impedire l’accesso dei cacciatori. In particolare, il fondo deve essere chiuso da (i) muro o rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o ii) da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. Inoltre, i proprietari e i conduttori devono provvedere ad apporre adeguata segnaletica a loro carico.16
Si noti che potrebbero trovare applicazione ulteriori norme regionali. Ad esempio, nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Marche, il proprietario o il conduttore deve comunicare alla Regione e/o alla Provincia di aver chiuso il proprio fondo ai cacciatori, indicando i confini del medesimo e allegando la planimetria catastale.17
durata quinquennale del piano e la breve finestra temporale in cui presentare opposizione.
Tuttavia, poiché la caccia non dovrebbe compromettere gli sforzi di conservazione della fauna selvatica, ai fondi che siano ubicati all’interno di, o

Cinghiali che attraversano un prato, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
contigui ad aree naturali possono applicarsi ulteriori tutele. La Legge sulla Caccia vieta l’attività venatoria:
- in giardini pubblici e privati, parchi storici e archeologici e terreni destinati ad attività sportive; e
- nei parchi nazionali, nei parchi regionali e nelle riserve naturali.18
Spetta alle regioni, d’intesa con gli organi di gestione delle aree naturali protette e le amministrazioni locali interessate, disciplinare le attività venatorie, di pesca, minerarie e di protezione ambientale sui fondi adiacenti alle aree protette.19
Ad esempio, in Abruzzo è vietato:
- cacciare l’avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione su indicazione dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica;
- disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione.20
Per quanto riguarda i parchi nazionali dell’Abruzzo:
- l’attività venatoria nelle aree contigue ai parchi nazionali o regionali, ricomprese nell’ambito, è consentita solamente ai cacciatori iscritti21 ; e
- l’organo di gestione dell’area naturale protetta può limitare o vietare la caccia di particolari specie animali al fine di preservare il patrimonio faunistico locale.
Esempio
Il proprietario A possiede un fondo all’interno di un ambito territoriale di caccia nella regione Lazio. Non vuole che vi si svolga attività venatoria:
a) Può sottrarre il fondo all’ambito territoriale di caccia?
Il proprietario A può inviare richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico. La motivazione può riguardare, ad esempio, la salvaguardia delle colture agricole o i possibili danni o disturbi che questa arrecherebbe ad altre attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. Trascorso il termine di 30 giorni, non potrà sottrarre il fondo dall’ambito sino alla pubblicazione del piano faunistico successivo.
b) Esistono altri meccanismi per limitare la caccia sul fondo, richiedendo, ad esempio, che venga riconosciuto come area protetta / rifugio faunistico?
Esistono diversi tipi di aree protette / rifugi faunistici secondo la legge italiana (oasi, aree di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione e foreste demaniali), in cui la caccia non è generalmente consentita (in tal caso, il proprietario deve segnalarlo a mezzo di adeguati cartelli).
Il proprietario A potrebbe richiedere che il fondo venga riconosciuto come area protetta, in quanto ciò limiterebbe l’attività venatoria.
Anche le amministrazioni regionali e locali hanno la facoltà, in circostanze eccezionali, di istituire aree protette per ragioni ambientali.
c) Oppure il fondo può rimanere un ambito territoriale di caccia, senza che il proprietario vi svolga alcuna attività venatoria?
In assenza degli interventi su indicati, l’attività venatoria potrebbe risultare comunque esercitabile da parte di terzi, anche se il proprietario A non la pratica.
d) Indipendentemente dalla soluzione adottata, è possibile vietare ai cacciatori l’accesso al fondo?
Il proprietario A può chiudere il fondo, ad esempio con una recinzione in rete metallica alta almeno 1,2 metri e affiggere un cartello che indichi chiaramente che la caccia è vietata entro i suoi confini. Deve inoltre darne comunicazione all’autorità provinciale competente, specificando l’ubicazione e l’estensione del terreno e allegando una planimetria catastale in scala di 1:2.000 con i relativi confini.
8. Obblighi dei proprietari di ambiti di caccia
I proprietari degli ambiti non divengono proprietari degli animali selvatici ivi presenti (che sono patrimonio dello Stato secondo la legge italiana), né hanno l’obbligo di prendersene cura o di aumentare la loro popolazione.
Esempio
Il proprietario A ha sottratto il proprio fondo dall’ambito territoriale di caccia, ma i cinghiali sono rimasti sul fondo. L’iter ha richiesto molto tempo e il fondo ha continuato a far parte dell’ambito territoriale di caccia sino all’entrata in vigore della decisione. Non essendovi una presenza umana continuativa (il proprietario A, infatti, vuole ridurre al minimo l’intervento dell’uomo), alcuni cinghiali sono riusciti a fuggire.
1. Quali sono gli obblighi del titolare della concessione venatoria per i danni cagionati dagli animali?
Poiché il proprietario non ha generalmente alcun controllo od obbligo di custodia nei confronti degli animali selvatici, non è di norma responsabile dei danni causati dai cinghiali.
Chiunque subisca danni cagionati dai cinghiali può richiedere il risarcimento agli organi dello Stato. La concessione (cioè l’ambito territoriale di caccia) ha un proprio organo amministrativo, che potrebbe dover pagare:
Parimenti, gli animali che si trovano all’interno dell’ambito restano selvatici, pertanto, i proprietari non sono responsabili dei danni cagionati dagli animali a cose o persone.22
- il risarcimento per la mancata gestione e controllo della fauna selvatica da parte dell’autorità regionale in base alle norme della responsabilità extracontrattuale23 ; o
- il risarcimento dei danni alla produzione agricola/ai pascoli/alle eventuali strutture presenti sui fondi, ex Artt. 14, comma 14, e 26 della Legge sulla Caccia e leggi regionali applicabili, ad esempio per danni alle colture vicine (anche all’interno dell’ambito territoriale di caccia) causati da cinghiali, nonché la possibilità di concordare preventivamente il finanziamento dei lavori necessari per prevenire tali danni. Questo tipo di risarcimento è previsto dall’Art. 1173 c.c. (e non dall’Art. 2043 c.c.) e può trovare applicazione quando il danno non è altrimenti riparabile secondo le norme della responsabilità extracontrattuale, dovendo bilanciarsi due interessi contrapposti, ovvero l’interesse del proprietario a tutelare il fondo e le colture e l’interesse pubblico a proteggere la fauna selvatica, nessuno dei quali è interamente sacrificabile all’altro.24
Si noti che vige l’obbligo di garantire condizioni minime di sicurezza, soprattutto quando si agisce in qualità di
società / professionisti (ad esempio, l’agricoltore che vende i suoi prodotti), operando in modo attento, vigile e responsabile. Ciò significa che l’agricoltore che era a conoscenza dei rischi derivanti dalla presenza della fauna selvatica o dalla caccia e chiede un risarcimento potrebbe dover dimostrare di aver adottato le minime precauzioni per prevenire danni alle colture.
2. Cosa succede se la richiesta di sottrazione del fondo dalla concessione era già in corso ma non ancora in vigore all’epoca dei fatti?
Le norme di cui alla lettera a) si applicano sino al momento dell’entrata in vigore della decisione di escludere i fondi del proprietario A.
3. Che regime si applica nel caso in cui il fondo fosse già stato escluso dalla concessione al momento della fuga degli animali?
Se il fondo non costituisce un ambito territoriale di caccia o area faunistica protetta, l’organo amministrativo di quell’ambito non dovrà pagare il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. L’agricoltore potrà denunciare il danno all’amministrazione locale, chiedendo il risarcimento ex Art. 26 della Legge sulla Caccia.
Note de chiusura
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
- Direttiva 2009/147/CE 30 novembre 2009 sulla conservazione degli uccelli selvatici.
- Art. 1, comma 2, Legge sulla Caccia.
- Artt. 10, comma 6, e 14 Legge sulla Caccia.
- Art. 10, comma 7, Legge sulla Caccia.
- Art. 15, comma 1, Legge sulla Caccia.
- Art. 15 Legge sulla Caccia e Art. 2 Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Art. 12 Legge Regionale del Lazio 2 maggio 1995, n. 17; Art. 9 Legge Regionale dell’Abruzzo 31 maggio 1994, n. 30; Art. 10 Legge Regionale del Molise 10 agosto 1993, n. 19; Art. 12 Legge Regionale delle Marche 5 gennaio 1995, n. 7. Si noti tuttavia che con l’opposizione di proprietari o conduttori che rappresentino almeno il 40% dell’ambito totale, questi tipi di aree di conservazione non possono essere istituite.
- Art. 12 Legge sulla Caccia.
- Art. 22 Legge sulla Caccia.
- Art. 14 Legge sulla Caccia.
- Per gli elenchi cliccare qui.
- Art. 18 Legge sulla Caccia.
- Ai sensi dell’Art. 15, comma 7, Legge sulla Caccia, “Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.” Si veda anche l’Art. 31, comma 7, Legge Regionale del Lazio 2 maggio 1995, n. 17.
- Art. 842 Codice Civile.
- Articolo 15, comma 8, Legge sulla Caccia.
- Art. 31 Legge Regionale Lazio 2 maggio 1995, n. 17; Art. 13 Legge Regionale dell’Abruzzo 31 maggio 1994, n. 30; Art. 25 Legge Regionale del Molise 10 agosto 1993, n. 19; Art. 21 Legge Regionale delle Marche 10 agosto 1993, n. 19.
- Art. 21 Legge sulla Caccia.
- Art. 32 Legge sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).
- Art. 43 Legge Regionale dell’Abruzzo 31 maggio 1994, n. 30.
- Art. 22, comma 8, Legge Regionale dell’Abruzzo 31 maggio 1994, n. 30.
- La responsabilità ex Articolo 2052 Codice Civile insorge solo quando il soggetto possiede o usa un animale. Per maggiori informazioni si rimanda alla nota Rewilding in Italia: Responsabilità civile.
- È in corso un dibattito sul tipo di responsabilità applicabile in questi casi: responsabilità ordinaria (art. 2043 c.c.) o responsabilità oggettiva (art. 2052 c.c.), che inciderà sulla determinazione dell’onere della prova, come illustrato nella nota Rewilding in Italia: Responsabilità civile.
- Tribunale di Potenza, 18 gennaio 2023, n. 40; Tribunale di Potenza, 26/2022, n. 1139.




