


Rewilding in Italia
Responsabilità per gli animali
Escursionista nei pressi di Pettorano Sul Gizio, Appennino Centrale.
Nelleke de Weerd / Rewilding Europe
Temi principali
- Responsabilità derivante dalla presenza di animali selvatici e in cattività
Concetti chiave
E’ necessario segnalare espressamente al pubblico (mediante cartelli o altro tipo di indicazioni) che si sta entrando in un’area oggetto di rewilding, specificando quali animali e quali pericoli possono trovarsi nell’area. Il pubblico dovrà essere
espressamente invitato alla cautela.
Indice
2.
1. Responsabilità per danni causati dagli animali
2. Responsabilità per danni causati dagli animali posti sotto il controllo / la custodia del progetto
Nel caso in cui gli animali siano posti sotto la custodia di un soggetto (la c.d. “sfera di controllo”), tale soggetto può essere ritenuto responsabile dei danni causati da tali animali a terzi o ai beni di terzi, in base ai principi della responsabilità oggettiva1 (vedi Rewilding in Italia: Responsabilità civile).
Affinché gli animali possano considerarsi sotto la custodia o nella “sfera di controllo” di un soggetto, quest’ultimo dovrà esercitare su di loro una forma di controllo (ad esempio, tenendoli chiusi in un’area recintata o limitandone in altro modo il raggio di movimento) e sorveglianza. Ciò si applica pertanto ai proprietari degli animali, ma anche, ad esempio, ai pastori, ai guardiani e ad altri soggetti che ne hanno il controllo temporaneo e sono in grado di prendere decisioni sugli animali nei momenti opportuni.
In un contesto di rewilding, animali come cavalli, tori o bovini lasciati liberi su pascoli estensivi verranno verosimilmente considerati nella “sfera di controllo” del soggetto responsabile nella misura in cui si trovino all’interno di aree recintate o il loro movimento sia controllato e / o siano marcati o altrimenti controllati al fine di verificarne la salute e il benessere.
Tali animali saranno sempre considerati nella “sfera di controllo” del soggetto anche se si perdono o fuggono.2
Chiunque eserciti questo tipo di controllo e abbia il conseguente obbligo di sorveglianza può essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno causato dagli animali, fatto salvo l’accertamento di ogni elemento di responsabilità extra contrattuale (vedi Rewilding in Italia: Responsabilità civile). Per i danni causati da tali
animali la responsabilità è oggettiva, ossia il soggetto responsabile dell’animale è considerato averne di conseguenza anche la responsabilità civile, a meno che non si dimostri che l’evento dannoso è stato causato da un evento fortuito.3 Spetterà al soggetto responsabile dimostrare di non aver agito intenzionalmente o colposamente e di aver adottato tutte le misure che ci si può attendere da un soggetto nella sua posizione per evitare il verificarsi del danno.
Come in altri casi di presunta responsabilità, vi sono casi in cui il proprietario/guardiano può dimostrare di non essere responsabile in presenza di circostanze che lo esonerano dalla responsabilità. Queste possono includere eventi fortuiti (quando il danno si è verificato a causa di circostanze imprevedibili) o la presenza di un pericolo imminente e grave che richieda un’autodifesa (vedi Rewilding in Italia: Responsabilità civile).
La giurisprudenza italiana fornisce alcune indicazioni sulle misure che potranno essere ritenute adeguate per contestare la presunta responsabilità. Ad esempio, in una causa riguardante un cane, il giudice ha stabilito che il proprietario doveva prevenire il ferimento di terzi da parte del cane. Il tribunale ha
ritenuto che la semplice esposizione del cartello “attenti al cane” fosse insufficiente ad assolvere l’obbligo di impedire che l’animale arrecasse danno alle persone.4 Questa motivazione potrebbe essere applicata anche ai casi di animali impiegati in progetti di rewilding, suggerendo che la semplice esibizione di un avviso di pericolo per la presenza di animali potrebbe non essere sufficiente ad ottemperare all’obbligo di impedire che l’animale causi danni a terzi.
Esempio 1
Il proprietario A ha reintrodotto nel suo fondo il bisonte europeo affinché possa pascolare liberamente all’interno di un’area recintata molto estesa. Il proprietario A lascia accidentalmente aperto il cancello e i bisonti fuggono nel fondo vicino, danneggiando colture e proprietà. Il vicino sorprende i bisonti sul suo campo coltivato, cade e si ferisce al punto di avere bisogno di cure mediche.
In questo caso, il proprietario A può essere ritenuto responsabile sia dei danni alle colture, che di quelli alle proprietà, ma anche delle spese per le cure mediche del vicino, poiché i bisonti erano sotto il suo controllo.5

Camoscio appenninico/abruzzese al pascolo, PN d’Abruzzo
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
3. Responsabilità per la fuga degli animali
Vige l’obbligo di custodia nei confronti degli animali rinchiusi, pertanto, in caso di fuga dei medesimi, il proprietario/custode potrà essere ritenuto responsabile civilmente. In questo caso trovano applicazione le norme generali in materia di onere della prova (vedi Rewilding in Italia: Responsabilità civile).
La fuga degli animali dal recinto potrebbe avvenire accidentalmente (ad esempio, a seguito di cause naturali, come fenomeni meteorologici estremi), il che escluderebbe quindi la responsabilità.
In questo caso, si dovrà accertare se la fuga (dovuta, ad esempio, all’apertura del cancello) fosse prevedibile / evitabile o meno. In termini pratici, se il terreno è recintato in modo sicuro, con un cancello munito di serratura adatta, se sono state installate telecamere e, ciononostante, il cancello si è aperto, si potrà ragionevolmente sostenere che l’evento fosse imprevedibile e dovuto a circostanze fortuite. Spetterà al giudice stabilire ed esaminare le circostanze fattuali.6
Una terza parte che apre il recinto e libera gli animali probabilmente escluderebbe qualsiasi nesso causale tra le azioni adottate dal proprietario e i danni causati dagli animali; il proprietario non sarebbe quindi ritenuto responsabile.
Esempio 2
Il proprietario B sta reintroducendo il cervo nell’ambito di un progetto di rewilding. I cervi vengono reintrodotti nel fondo recintato del proprietario B. Uno dei cervi fugge ai margini del fondo e colpisce un’auto di passaggio.
Il proprietario B potrà essere ritenuto responsabile se il perimetro del fondo non è stato adeguatamente recintato o altrimenti chiuso, poiché la fuga degli animali non è verosimilmente stata dovuta a un evento fortuito, bensì alla sua condotta colposa.7
Esempio 3
Nel medesimo scenario che prevede la reintroduzione del cervo, una persona diversa dal proprietario terriero B ha intenzionalmente aperto il cancello, lasciando scappare i cervi.
In questo scenario, il proprietario B può essere esonerato dalla responsabilità, se dimostra che (i) la fuga dei cervi è dovuta al comportamento imprevedibile di un terzo che ha interrotto il nesso causale; e (ii) di avere correttamente adempiuto al proprio obbligo di custodia (ad esempio, installando videocamere, una solida recinzione, ecc. in rapporto alle dimensioni e alla natura degli animali rinchiusi nel fondo).
4. Responsabilità per danni causati dagli animali selvatici
La fauna selvatica appartiene a quelle specie di cui esistono popolazioni che vivono liberamente (“in uno stato di libertà naturale”) in modo permanente o temporaneo sul territorio nazionale (“animali allo stato brado”).8 La giurisprudenza italiana considera l’aspetto della “libertà naturale” – cioè la condizione di vivere indipendentemente dall’uomo, per quanto riguarda la riproduzione, l’alimentazione e il riparo – come l’aspetto chiave della definizione di “selvatico”.9 Le specie di interesse venatorio che vivono in tale condizione di libertà naturale possono quindi considerarsi animali selvatici.
In un contesto di rewilding, gli animali rilasciati in natura nell’ambito di un progetto di reintroduzione o di rinforzo delle popolazioni naturali esistenti sono considerati animali selvatici nella misura in cui il loro movimento non è in alcun modo limitato, ad esempio, da recinzioni o steccati.
L’obbligo di custodia, come sopra descritto, non si applica agli animali allo stato brado, compresi gli animali rilasciati all’interno di santuari faunistici o di aree protette istituite ai sensi della Legge sulla caccia.10
Gli animali allo stato brado sono patrimonio indisponibile dello Stato.11 Pertanto, una volta rilasciato in natura, l’animale entra a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato , senza alcun diritto di proprietà od obbligo di custodia in capo al soggetto responsabile del loro rilascio e quindi alcuna responsabilità per eventuali danni.
Allo stesso modo, le amministrazioni locali non hanno alcun obbligo di adottare misure di protezione o sorvegliare gli animali allo stato brado e possono essere ritenute responsabili di eventuali danni solo se hanno ricevuto segnalazioni o erano altrimenti a conoscenza di un particolare pericolo e non hanno adottato misure appropriate. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di danni causati da un cinghiale su una via pubblica.12
Laddove l’amministrazione locale sia ritenuta responsabile dei danni cagionati dagli animali selvatici, a livello regionale vengono stanziati dei fondi a copertura delle relative richieste di risarcimento.13
Esempio 4
Nell’ambito di un progetto di rewilding viene solamente registrata la localizzazione degli animali selvatici già esistenti in natura (non vengono catturati, mantenuti , né si interferisce in alcun modo con la loro libertà se non per i minuti / secondi necessari all’applicazione del dispositivo di geolocalizzazione).
Nell’ambito di un progetto di rewilding viene solamente registrata la localizzazione degli animali selvatici già esistenti in natura (non vengono catturati, mantenuti , né si interferisce in alcun modo con la loro libertà se non per i minuti / secondi necessari all’applicazione del dispositivo di geolocalizzazione). Nell’ambito di un progetto di rewilding viene solamente registrata la localizzazione degli animali selvatici già esistenti in natura (non vengono catturati, mantenuti , né si interferisce in alcun modo con la loro libertà se non per i minuti / secondi necessari all’applicazione del dispositivo di geolocalizzazione).14
Esempio 5
Un progetto di rewilding di un’area naturale avvia un programma di reintroduzione dell’orso dopo aver ottenuto le autorizzazioni governative necessarie. Gli orsi vengono dotati di collari GPS e poi rilasciati in natura affinchè possano vagare liberamente. Una settimana dopo il rilascio, un apicoltore lamenta che uno degli orsi munito di collare ha distrutto gran parte dei suoi alveari.
Il progetto di rewilding non può essere ritenuto responsabile per la condotta degli orsi dopo il loro rilascio, in quanto non sono né di proprietà di, né utilizzati dal progetto di rewilding e vagano liberamente in natura.15 Tuttavia, vige l’obbligo generale di rimanere vigili e garantire condizioni minime di sicurezza. Poiché gli orsi sono stati temporaneamente catturati e trattenuti per il tempo necessario all’applicazione dei collari GPS, al momento del rilascio, il progetto di rewilding potrebbe essere potenzialmente responsabile per come ha gestito il rilascio, a prescindere dall’ottenimento delle autorizzazioni richieste, se non ha adottato ogni misura idonea a evitare di mettere a rischio persone o cose o ha agito in modo contrario agli obblighi generali di diligenza. Al fine di evitare responsabilità, il progetto di rewilding può dimostrare di aver adottato misure specifiche e gestito il rilascio con un adeguato livello di cura, e che pertanto il danno è stato determinato da circostanze non correlate al rilascio.
Per quanto riguarda la governance, sebbene l’amministrazione locale abbia l’obbligo generale di gestione e supervisione del territorio interessato, non ha invece l’obbligo generale di installare recinzioni, sottopassaggi, ecodotti, ecc. attorno a tutte le aree boschive per tutelarsi da eventuali responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.16 Tuttavia, può essere responsabile in caso di violazione di leggi regionali o locali specifiche, o nel caso in cui fosse in grado di evitare il danno o almeno adottare misure per ridurre al minimo i rischi.
Il progetto di rewilding e/o l’amministrazione locale interessata potrebbero essere potenzialmente responsabili nei termini sopra indicati / responsabili in solido exArticolo 2055 del Codice Civile, nel caso in cui la condotta di entrambe le parti abbia contribuito alla causazione del danno, ferme restando le norme in materia di responsabilità extracontrattuale (vedi Rewilding in Italia: Responsabilità civile).
In ogni caso, gli apicoltori possono avere diritto ad un indennizzo governativo a prescindere dalle norme in materia di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 26 della Legge sulla caccia.
Note di chiusura
- Art. 2052 c.c.
- Art. 2052 c.c. Tribunale di Lucca, 1 marzo 2016, n. 446, confermato dalla Corte di Cassazione
- Corte di Cassazione 20 luglio 2011 n. 15895
- Corte di Cassazione, 13 gennaio 2017, n. 17133
- Art. 2052 c.c.
- Cassazione n. 11598/2019
- Art. 2052 c.c.
- Art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (la “Legge sulla caccia”). Sebbene la Legge sulla caccia riguardi specificamente le specie di mammiferi e uccelli, si tratta di una definizione ampia che offre una panoramica dei criteri utilizzati per distinguere gli animali selvatici da quelli domestici.
- Corte di Cassazione, sezione penale, n. 2598 del 25 novembre 2003 relativa alla caccia, in base alla quale i piccioni non sono considerati animali selvatici. Analogamente, Corte di Cassazione n. 23631 del 9 aprile 2008. Per quanto riguarda l’aspetto della libertà, si veda anche Tribunale di Terni n. 268 del 4 maggio 2020.
- Cfr. nota 8, sopra.
- Art. 1 della Legge sulla caccia
- Corte di Cassazione, 20 aprile 2020, n. 7969
- Art. 26 della Legge sulla caccia
- Art. 2052 c.c.
- Art. 2052 c.c.
- Corte di Cassazione, 21 novembre 2008, n. 27673




