


Rewilding in Italia
Responsabilità civile
Rosciolo dei Marsi village, Appennino Centrale
Bruno D’Amicis / Rewilding Europe
Temi principali
- Misure pratiche da adottare per limitare il rischio o l’impatto della responsabilità nei progetti di rewilding;
- Tipi di responsabilità e loro definizione;
- Responsabilità in situazioni specifiche nell’ambito di progetti di rewilding;
- Rinuncia ed esonero dalla responsabilità.
Concetti chiave
Indice
2.
1. Misure pratiche da adottare per ridurre il rischio di responsabilità
Misure pratiche per limitare la responsabilità
- Effettuare valutazioni periodiche e approfondite dei rischi che le attività avviate possono comportare per visitatori e proprietari dei fondi contigui. Tali valutazioni devono individuare le misure pratiche da porre in essere per limitare il rischio di lesioni o danno e motivarne l’adeguatezza. Operare nel rispetto di tali valutazioni del rischio può contribuire a dimostrare che si è agito con il necessario livello di cura e attenzione per escludere profili di responsabilità.
- Assicurarsi di aver stipulato un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per lesioni o danni che possano derivare dalle attività / dal progetto in corso.
- Indicare chiaramente, tramite segnaletica o altri avvisi, se l’area interessata dal progetto di rewilding è accessibile al pubblico o meno e, se accessibile, che l’accesso è a proprio rischio e pericolo.
- Erigere/mantenere recinzioni e/o altre barriere atte a garantire che il bestiame, i cavalli e gli altri animali non possano uscire e provocare danni a terreni o proprietà adiacenti, né lesioni a terzi.
- Richiedere un parere legale focalizzato sui temi di responsabilità e le eventuali eccezioni sollevabili.
2. Responsabilità extracontrattuale: definizione e rilevanza nei progetti di rewilding
2.1. Panoramica
La responsabilità extracontrattuale si configura quando una parte terza (ad esempio, il proprietario di un fondo contiguo o un soggetto che accede al fondo) chiede un risarcimento per le lesioni o i danni subiti, quando tali danni sono correlati al proprietario (il fatto è avvenuto sul suo fondo oppure il danno è stato cagionato da cosa posta sotto la sua custodia). Può trattarsi di danni alla persona o danni alla proprietà, che possono essere cagionati, ad esempio, da costruzioni o elementi naturali presenti sul fondo oppure dagli animali.
Le attività di rewilding non godono di uno status speciale per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale: se la situazione che genera il danno risponde ai requisiti di configurabilità, tale responsabilità sarà da intendersi come sussistente. È quindi importante comprendere le norme generali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale e i fattori da tener presente.
La responsabilità può insorgere per qualsiasi condotta intenzionale o negligente che cagioni un danno ingiusto ad un altro soggetto o ai suoi beni.1 Nel dettaglio, sono quattro gli elementi costitutivi che devono coesistere affinché sia configurata la responsabilità:
- Condotta: può trattarsi di un’azione o un’omissione, che può essere momentanea, continuativa e/o una catena di eventi;
- Intenzionalità o negligenza: sia la condotta intenzionale che quella negligente possono dar luogo a responsabilità. L’intenzionalità implica la volontà e la consapevolezza dell’azione dannosa. Il concetto di negligenza è molto più ampio e si applica anche quando non vi è l’intenzione di arrecare un danno. Si manifesta quando l’interessato non ha esercitato l’ “ordinaria diligenza”, per trascuratezza, imprudenza o violazione di idonee norme tecniche, sociali o professionali, senza l’intenzione di cagionare un danno.2
- Danno ingiusto: si verifica quando viene leso un diritto o interesse tutelato da una norma. Può trattarsi di danno alla persona o danno alla proprietà (inclusi i terreni) ed include sia il danno prevedibile che quello imprevedibile.
- Nesso di causalità: deve sussistere un nesso causale tra la condotta del soggetto e il danno subito dal terzo. In termini generali, un nesso causale è espresso in termini di probabilità, in presenza di una condotta che cagiona di norma un danno. Il nesso causale può essere interrotto dall’insorgere di un altro evento che determina il danno, nel qual caso potrebbe non configurarsi alcuna responsabilità.
Esempio 1
Il proprietario A sta potando degli alberi al confine del suo fondo e, per errore, taglia alcuni rami degli alberi da frutto del vicino proprietario. Sfortunatamente, i rami sono carichi di pere, che il vicino intendeva vendere al mercato locale. Le pere vanno perdute.
Se il vicino vuole agire contro il proprietario A, quest’ultimo sarà probabilmente ritenuto responsabile dei danni cagionati, sussistendo tutti e quattro gli elementi di responsabilità:
- Condotta (il taglio dei rami);
- Negligenza: il proprietario A ha tagliato i rami dell’albero del vicino per errore, ma avrebbe potuto evitarlo se avesse agito con maggiore cautela;
- Danno ingiusto, che include l’impossibilità di mangiare le pere e, potenzialmente, la perdita economica derivante dalla mancata vendita; e
- Nesso di causalità, in quanto il danno subito dal vicino è direttamente attribuibile alla condotta negligente del proprietario A.
Come illustrato di seguito, vi sono vari fattori che possono escludere l’insorgenza di profili di responsabilità, inclusa la negligenza della parte lesa e l’imprevedibilità del danno.
Quando la responsabilità è accertata, la parte lesa potrebbe aver diritto a un risarcimento. L’ammontare del risarcimento si determina in base alla natura e all’entità del danno.
2.2. Cosa si intende per negligenza e misure preventive da adottare
Come illustrato sopra, il proprietario può essere ritenuto responsabile del danno ingiusto cagionato per negligenza o imprudenza dall’impatto delle sue azioni o dall’inottemperanza a leggi, regolamenti, provvedimenti o istruzioni. Non è necessaria l’intenzionalità di cagionare il danno.
Le azioni si considerano negligenti o meno sulla base dell’esame obiettivo dei fatti. La negligenza si configura a seconda che il proprietario abbia operato secondo gli standard che ci si aspetterebbe da un soggetto ragionevole in quelle circostanze. Se agisce a titolo professionale o qualificato, le sue azioni saranno misurate in rapporto a come avrebbe agito un soggetto avente le sue capacità e competenza professionale.
In questo contesto, la valutazione dei rischi ha grande rilevanza in quanto misura i rischi riscontrati e le misure di eliminazione o attenuazione del rischio adottate. Può contribuire a dimostrare la
Esempio 2
Un gruppo di cinghiali si stabilisce (spontaneamente) per qualche tempo sul fondo del proprietario B, trovandovi un ambiente favorevole. Una notte, il branco esce dal fondo, causando un incidente su una strada vicina che arreca un piccolo danno ad un’auto. In seguito, gli animali si spostano su un fondo adiacente e distruggono un campo di crescione d’acqua pronto per la raccolta ed il consumo.
In questo caso, a meno che la parte lesa (ad esempio, il conducente dell’automobile o il vicino proprietario i cui raccolti sono andati distrutti) non dimostri che il branco di cinghiali apparteneva a B e veniva da questi tenuto a suo vantaggio (cfr. punto 2.4), il proprietario B non incorre in alcuna responsabilità in quanto il danno non è direttamente imputabile al suo comportamento negligente o intenzionale.
ragionevolezza della condotta e l’assenza di negligenza del proprietario, nonché l’imprevedibilità e inevitabilità del danno (si veda sotto).
2.3. Esonero e limitazione di responsabilità
Ci sono situazioni in cui la norma generale sopra descritta non trova applicazione e non si configura una responsabilità per le azioni che hanno cagionato il danno ingiusto o la lesione anche in caso di negligenza, come descritto di seguito:
- Caso fortuito: un caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile (ad esempio, uragani, terremoti o azioni di terzi, inclusi, potenzialmente, i

Orso bruno marsicano adulto, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis/Rewilding Europe
terzi danneggiati) al di fuori del proprio controllo che interrompe il nesso causale tra azione e evento dannoso. Sia gli eventi naturali che l’azione umana possono considerarsi casi fortuiti se sono eccezionali, imprevedibili e inevitabili, anche ove siano state impiegate la dovuta diligenza e cura. I casi fortuiti sono particolarmente rilevanti nei casi di responsabilità oggettiva, come illustrato negli scenari pratici della presente nota.
- Legittima difesa: la responsabilità non può configurarsi quando le azioni che causano il danno a terzi sono compiute per legittima difesa di sé o altri da un danno serio e attuale, altrimenti inevitabile3 . Pertanto, sarebbe necessario un test di bilanciamento per stabilire se la mancata azione avrebbe comportato un danno maggiore. Qualora un’azione che ha causato un danno sia stata compiuta allo scopo di evitare un danno maggiore, non si configura alcuna responsabilità e verosimilmente nessun risarcimento sarà dovuto alla parte lesa.
- Difesa di sé o di altri: può non configurarsi alcuna responsabilità anche in caso di intervento in difesa di sé o di altri a fronte di un danno imminente, grave e altrimenti inevitabile contro un attacco illecito, diretto a persone, animali4 o diritti economici (quali i beni materiali e la proprietà privata). Anche in questo caso sarà necessario un test di bilanciamento per valutare la necessità e la proporzionalità dell’azione di difesa di sé o di altri in rapporto all’attacco.5
Esempio 3
Un’associazione ha in corso un progetto di rewilding in alcuni boschi su cui pascola una piccola mandria di cavalli. Il grande sito è recintato, ma aperto al pubblico. Al cancello d’ingresso è esposto un grande cartello che spiega che il sito è un ambiente naturale e avverte i visitatori di prestare attenzione a non inciampare su radici di alberi o rami spezzati, ecc. Avvisa inoltre i visitatori che i cavalli sono animali selvatici imprevedibili e di non avvicinarli. Il cartello chiarisce che i visitatori sono benvenuti e sono invitati ad accedere, seppur a proprio rischio e pericolo.
Una famiglia con due figli adolescenti visita il sito. Camminando, la madre inciampa su una radice e si sloga una caviglia. Mentre il padre la aiuta, i bambini si avvicinano ai cavalli e uno di loro viene travolto mentre i cavalli scappano, riportando una ferita alla testa
In questo caso, non sussiste verosimilmente una negligenza da parte dell’associazione ed è quindi improbabile che possa ravvisarsi una sua responsabilità ai sensi delle norme generali della responsabilità extracontrattuale. È importante sottolineare che l’associazione sembra aver adottato, secondo lo standard dell’ordinaria diligenza, tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali danni ai visitatori. In
- Mancata ordinaria diligenza della parte lesa: nessuna responsabilità si configura nel caso in cui la parte lesa avrebbe potuto evitare il danno subito, applicando l’ordinaria diligenza. Il perimetro dell’ordinaria diligenza non è sempre chiaro, anzi la giurisprudenza è talvolta ambigua a riguardo. In generale, l’applicazione o meno dell’ordinaria
particolare, i cartelli sono visibili e spiegano chiaramente i rischi specifici legati alle radici sporgenti e agli animali selvatici presenti nel sito, ben specificando inoltre che i visitatori accedono a proprio rischio e pericolo. Questa specificazione è importante al fine di stabilire se vi sia stata o meno negligenza ed è una buona prassi da seguire.
Indipendentemente dalla valutazione della negligenza, potrebbe ravvisarsi tuttavia una responsabilità dell’associazione ex Artt. 2051 e 2052 c.c. (che prevedono due casi di responsabilità oggettiva), come vedremo meglio in seguito.
In entrambi i casi, l’associazione potrà essere esonerata da responsabilità se dimostra che il danno si è verificato per inosservanza dell’ordinaria diligenza da parte della parte lesa. Ad esempio, se l’associazione ha adeguatamente avvisato la parte lesa di non accedere ad un’area in quanto pericolosa e la parte lesa lo ha fatto comunque, ferendosi, tale danno non sarà risarcibile.
Si noti che l’impatto economico di questo tipo di responsabilità civile può essere mitigato da un’adeguata assicurazione.
diligenza viene valutata sulla base di elementi fattuali e viene accertata caso per caso dal giudice competente, anche con riferimento agli eventuali criteri tecnici, sociali e professionali applicabili.
- Concorso di colpa: nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza sia dell’autore del danno che della parte lesa (concorso di colpa), l’importo del risarcimento dovuto può essere ridotto.6
Esempio 4
È una giornata ventosa e il proprietario B vede divampare un grande incendio sul fondo attiguo. I vigili del fuoco sono troppo lontani per intervenire. Per impedire il propagarsi dell’incendio, il proprietario B taglia le colture circostanti o le nebulizza con acqua, rovinandole.
Nel caso di specie, non si configura verosimilmente alcuna responsabilità o obbligo di risarcimento in capo al proprietario B, in quanto il suo comportamento è stato diretto esclusivamente a vantaggio del terzo, il quale, senza l’intervento del proprietario B, avrebbe subito un danno ancora maggiore.
Esempio 5
Nell’ambito di un progetto di rewilding, il proprietario tiene sul suo fondo una mandria di cavalli selvatici. Un terzo sta portando a passeggio cane, senza guinzaglio, nelle vicinanze della mandria. Mentre il custode si allontana per prendere i collari GPS, il cane attacca uno dei cavalli. Per difendere il cavallo ed impedire che il cane sia ferito dal cavallo, il guardiano ferisce il cane per spaventarlo e allontanarlo dalla mandria.
In questo caso, il guardiano sarà verosimilmente esonerato dalla responsabilità, poiché (i) la sua azione si è resa necessaria per salvare i cavalli (e se stesso) da un evento dannoso non altrimenti evitabile, (ii) il pericolo non è stato causato dal custode, ma dal proprietario del cane, che lo ha lasciato libero senza guinzaglio, e (iii) si osserva il rapporto di proporzionalità tra il danno che il cane avrebbe potuto cagionare ai cavalli ed il danno arrecato dal custode al cane, che è stato colpito solo per spaventarlo.
Esempio 6
In un sito di rewilding, un appassionato di roccia, mentre si arrampica su una parete, cade e si ferisce gravemente.
L’eventuale responsabilità dipenderà da una serie di fattori:
- Presenza di autorizzazione del visitatore a sostare nel sito e praticare arrampicata in quanto attività ivi contemplata: in tal caso il visitatore può richiedere il risarcimento del danno ex Art. 2051 c.c. (responsabilità oggettiva, come descritta nel prosieguo).
- Anche in presenza di autorizzazione all’arrampicata in taluni casi, se il visitatore è entrato senza autorizzazione, il proprietario del fondo può essere esonerato da responsabilità se ha correttamente segnalato il divieto di accesso e ha recintato l’area.
- Se il visitatore è autorizzato ad accedere al fondo, ma l’arrampicata non è contemplata dal proprietario del terreno, questi può essere esonerato dalla responsabilità se ha previsto un’adeguata segnaletica che indichi che l’area non è idonea all’arrampicata, avvertendo dei rischi connessi.
- Se il visitatore è entrato senza permesso e l’arrampicata non è un’attività consentita dal proprietario, questi può essere esonerato da responsabilità se ha correttamente segnalato il divieto di accesso e recintato l’area.
Tuttavia, il proprietario potrà sostenere che l’incidente è attribuibile alla condotta negligente e imprevedibile del visitatore e che non avrebbe potuto fare nulla per impedirla, essendo l’uso della parete a tale scopo prassi inusuale tra i visitatori. In tal modo sarà sollevato da ogni responsabilità.
È consigliabile in ogni caso posizionare dei cartelli, in via precauzionale, nelle aree in cui può sussistere un potenziale pericolo per i visitatori e mantenere le costruzioni in buone condizioni, soprattutto se è consentito l’accesso del pubblico.
Esempio 7
Il proprietario C scopre sul suo fondo un gruppo di persone che praticano campeggio libero e chiede loro di allontanarsi immediatamente in quanto non autorizzati a sostare. Nell’allontanarsi, uno dei campeggiatori si ferisce inciampando su un vecchio filo spinato.
In tal caso, il proprietario C può invocare il principio in base al quale il custode è esonerato da responsabilità in caso di comportamento imprudente della persona lesa che si è esposta spontaneamente a una situazione di pericolo prevedibile dall’ordinaria diligenza, vale a dire l’ingresso senza permesso e il campeggio in un ambiente naturale.
Inoltre, qualora fosse accertata la responsabilità del proprietario C, questi può chiedere una riduzione del risarcimento in quanto il danno è stato causato (anche) da una condotta imprudente.
Esempio 8
Il gestore di un fondo ordina ai dipendenti di scavare un bacino con macchinari pesanti. A causa degli scavi, cade accidentalmente una grossa pietra, che colpisce un passante.
Il gestore sarà considerato responsabile in quanto l’evento dannoso si è verificato durante l’esecuzione di una mansione assegnata agli operai mentre si trovavano sotto la sua direzione e coordinamento.
In generale, il gestore potrebbe essere ritenuto responsabile anche dei danni causati dall’appaltatore (ossia, non dal dipendente), laddove possa esercitare il controllo sui lavori e le attività svolti dall’appaltatore.
2.4. Onere della prova
La norma generale prevede che colui che richiede il risarcimento debba dimostrare la titolarità del proprio diritto. Ciò significa, in pratica, che deve provare la sussistenza di ciascuno degli elementi della responsabilità extracontrattuale (cfr. sopra), ivi incluso il fatto che il danno è stato causato dalla potenziale negligenza (o dall’atto intenzionale) del convenuto.
Tuttavia, vi sono situazioni particolari in cui tale obbligo è invertito, ossia vi è presunzione di colpa e il soggetto che ha cagionato il danno deve dimostrare di non esserne responsabile o di aver fatto quanto necessario a evitarlo. Si parla in questo caso di responsabilità oggettiva. Vi sono svariati ambiti specifici della responsabilità oggettiva che possono rilevare per le attività di rewilding, come indicato alle sezioni 3, 4 e 5 che seguono.
2.5. Responsabilità per la condotta altrui
Nei progetti di rewilding in cui è consentito l’ingresso al pubblico e sono previste attività formative o educative, può configurarsi una responsabilità in capo ai professionisti del rewilding per danni causati a terzi da allievi e apprendisti sotto la loro supervisione.7
Inoltre, può determinarsi una responsabilità a loro carico per i danni cagionati dai partecipanti al progetto, ad esempio:

Maschio italiano della nebbia arborea che chiama durante la stagione degli amori, Appennino Centrale.
Bruno D’Amicis/Rewilding Europe
3. Responsabilità oggettiva per attività pericolose
Sul proprio fondo il proprietario può compiere alcune azioni ritenute pericolose. Alcune attività sono considerate pericolose di per sé, indipendentemente dall’evento dannoso che possa derivarne.9 Le attività che coinvolgono acqua e fuoco sono generalmente considerate pericolose (ad esempio, bruciare sterpi in campi aperti o drenare piccoli bacini nella proprietà).
Poiché per le loro caratteristiche intrinseche hanno maggiori probabilità di causare danni, vi è una presunzione di colpa, vale a dire, non sarà necessario dimostrare l’intenzionalità o la negligenza del soggetto, perché ne venga accertata la responsabilità. Se il nesso di causalità tra l’azione e il danno è dimostrato, sarà sufficiente a configurare la responsabilità del proprietario.
Per poter escludere un profilo di responsabilità, sarà necessario dimostrare di aver adottato ogni misura idonea a prevenire il danno.10 In pratica, sarà sostanzialmente necessario dimostrare che l’evento dannoso è stato dovuto a un caso fortuito. La responsabilità può essere esclusa anche se si dimostra che l’evento dannoso è dovuto alla condotta della parte lesa o di terzi, purché tale condotta sia idonea a eliminare il nesso causale tra l’attività pericolosa e il danno subito dalla parte lesa.
Example 9
In primavera, dopo alcuni giorni di pioggia, il proprietario C decide di eliminare gli arbusti da una piccola area con un tagliasiepi (per il quale ha il permesso dell’autorità locale). Mentre lo sta usando, il tagliasiepi sfiora una roccia nascosta da un arbusto alto. Su una balla di fieno lì accanto cade una scintilla, appiccando il fuoco. Il proprietario C non si accorge immediatamente dell’incendio che presto diventa incontrollabile, si espande al fondo adiacente e brucia il raccolto e quanto si trova sul fondo. Il proprietario C ha preparato alcuni secchi d’acqua e un estintore, ma quando si rende conto quanto accade, ormai l’incendio è fuori controllo.
Sebbene questa attività possa essere pericolosa, è improbabile che possa invocarsi la responsabilità oggettiva del proprietario C, in quanto tutte le precauzioni necessarie per evitare il danno erano state prese (ha controllato se potesse utilizzare i macchinari, ha ottenuto l’autorizzazione necessaria dalle autorità locali e ha tenuto acqua e estintore a portata di mano in caso di incendio). Tuttavia, può configurarsi una sua responsabilità, se ha svolto il lavoro in modo imprudente, ad esempio in condizioni meteorologiche rischiose (ad esempio, in una giornata ventosa, in cui vi è un maggior rischio di propagazione dell’incendio).
Esempio 10
Il proprietario D decide di drenare un piccolo lago artificiale e ripristinare l’ambiente paludoso. A tal fine crea un canale di drenaggio. Per un errore progettuale, l’acqua defluisce nei terreni agricoli adiacenti, inondando il suolo e rovinando le colture.
In questo caso, il proprietario D avrà una responsabilità oggettiva in quanto (i) le attività di drenaggio delle acque sono considerate pericolose11 e (ii) il proprietario D non può certo affermare di aver adottato tutte le misure atte a prevenire il danno, essendo l’evento dannoso dovuto a un errore di progettazione.
Esempio 11
Nell’ambito di un progetto di rewilding, il proprietario E interrompe la pulizia del sottobosco in violazione delle norme di gestione forestale e lascia accumulare le sterpaglie secche. Tra le sterpaglie si innesca un incendio, che si espande al fondo contiguo e brucia il raccolto e quanto si trova sul suolo.
In questo caso, non può configurarsi una responsabilità oggettiva, poiché l’incendio è conseguenza di una condotta negligente che ha consentito all’incendio di propagarsi (e non il risultato di un’attività intrinsecamente pericolosa). Tuttavia, il proprietario E può comunque essere ritenuto responsabile del danno in quanto con il suo comportamento negligente, che ha provocato l’incendio sul terreno contiguo, ha violato una norma (sulla pulizia del sottobosco) tesa a prevenire pericoli noti, quali la combustione delle sterpaglie.12
4. Responsabilità oggettiva per danni causati da cose in custodia
Il proprietario sarà considerato avere una responsabilità oggettiva per qualsiasi danno cagionato a terzi o loro beni (compresi i terreni limitrofi) da cose in sua custodia. A tal fine, la legge italiana considera “cose” tutto ciò che non è umano. Pertanto, sia i beni naturali che quelli artificiali possono rientrare in questa definizione, incluse le piante e gli alberi. Si noti l’esistenza di una disposizione separata che contempla la responsabilità oggettiva per gli animali – si veda la nota Rewilding in Italia: Responsabilità per gli animali.
Il proprietario è considerato “custode” di tutte le cose che si trovano sul suo terreno13, determinandosi in capo al medesimo una responsabilità oggettiva per qualsiasi danno causato da tali cose, indipendentemente dal fatto che (i) la cosa sia effettivamente o potenzialmente pericolosa; o (ii) vi sia negligenza o intenzionalità di arrecare un danno da parte del proprietario.14
Sebbene l’adozione di ragionevoli cautele per prevenire un danno non sia di per sé una difesa sufficiente, può contribuire a dimostrare che il danno è stato determinato da un caso fortuito ed imprevedibile, nel qual caso non si determina alcuna responsabilità. La negligenza della parte lesa può considerarsi un caso fortuito in tali circostanze.
Inoltre, anche i seguenti fattori, inter alia, influenzano le modalità di accertamento della responsabilità:
- autorizzazione del terzo ad accedere al terreno (ossia, accesso autorizzato/non autorizzato). In generale, non vi è responsabilità in assenza di autorizzazione del terzo ad accedere al fondo;
Esempio 12
Un soggetto non autorizzato accede a un fondo e cade dalla scogliera, ferendosi gravemente. Sulla scogliera non è collocato alcun segnale di pericolo.
In questo caso, il soggetto entrato senza permesso non potrà verosimilmente chiedere un risarcimento, avendo effettuato l’accesso al fondo senza autorizzazione. Se il fondo era recintato ed erano stati apposti segnali di “divieto di accesso”, il proprietario non sarebbe responsabile delle lesioni causate dalla caduta. Tuttavia, se la proprietà non era recintata, il passante può dichiarare che non sapeva fosse una proprietà privata non accessibile al pubblico. In tal caso, il visitatore può sostenere che il proprietario ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza dei passanti (articolo 2043 c.c.). Se il fondo non è chiuso, si consiglia di posizionare qualche forma di segnaletica di pericolo per la scogliera.
Per segnalare che l’ingresso è vietato, si raccomanda di (i) recintare il terreno; o (ii) apporre cartelli chiari che indichino che la proprietà è chiusa al pubblico e a terzi. In pratica, se i proprietari desiderano limitare l’accesso ai terreni e adottare misure per limitare qualsiasi potenziale responsabilità nei confronti di terzi non autorizzati che vi accedano, si consiglia vivamente di recintare il terreno. Questo è importante perché l’assenza di recinzioni e segnaletica può rendere difficile dimostrare il divieto di ingresso.
In caso di pericoli imprevedibili presenti sul terreno (come una scogliera), i proprietari possono valutare se sia ragionevole apporre segnali di avvertimento o recinzioni per prevenire danni a terzi.
- assenza di segnalazione della prevedibile pericolosità della cosa;
- uso della cosa da parte del terzo nel rispetto della sua destinazione d’uso o per un uso diverso da quello previsto, seppur prevedibile dal custode in quanto diffuso in un determinato contesto sociale.
Esempio 13
Un visitatore accede al fondo del proprietario F e inciampa su una griglia di drenaggio nascosta, rompendosi una gamba.
In questo caso, vi è il rischio di una responsabilità del proprietario F, poiché la griglia di drenaggio era nascosta e l’atto dannoso non è pertanto ascrivibile ad un’attività sconsiderata e imprevedibile del visitatore.
Esempio 14
Il proprietario G esegue degli scavi sul suo fondo, adottando tutte le precauzioni necessarie e ragionevoli per evitare una frana. Tuttavia, cade una frana che distrugge parte delle colture dei terreni vicini.
In questo caso, il proprietario G può essere esonerato da responsabilità se dimostra che la frana è dovuta a un evento imprevedibile e incontrollabile (fortuito). Il fatto che il proprietario G abbia adottato tutte le misure di sicurezza necessarie e ragionevoli contribuirà a stabilire che la frana è stata causata da un evento fortuito.
5. Responsabilità oggettiva per danni causati da rovina o manutenzione difettosa di costruzioni
Il proprietario di un edificio o altra costruzione, come ponti, muri, capannoni ecc., può essere responsabile dei danni causati da qualsiasi forma di rovina, salvo che possa dimostrare che il danno non è dovuto a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.15
Il proprietario ha un obbligo di cura e vigilanza sugli edifici o sulle costruzioni di sua proprietà e, in quanto tale, si trova nella situazione migliore per valutare i rischi e adottare le opportune misure di prevenzione. Pertanto, vi sarà presunzione di responsabilità per gli eventuali danni causati a terzi da qualsiasi costruzione detenuta dal proprietario, anche in assenza di segni visibili che consentano di prevederne la rovina.16
La responsabilità può insorgere indipendentemente dalla sua negligenza o intenzionalità e anche dal fatto che la costruzione sia stata edificata nel rispetto degli standard tecnici applicabili. Il proprietario può essere esonerato da responsabilità solo se dimostra che il danno è stato cagionato esclusivamente da (i) un caso fortuito non correlato a difetti di manutenzione e costruzione della struttura; o (ii) la condotta della parte lesa o di un altro soggetto.17
Il danno può essere l’esito di condizioni meteorologiche in atto al momento della rovina. Se possa esservi un esonero di responsabilità in questi casi è tema fortemente dibattuto. In alcuni casi, una tempesta o un uragano eccezionalmente violento possono considerarsi un caso fortuito, che esclude quindi la responsabilità; tuttavia, la giurisprudenza sul punto è sfumata.
Si noti che se non sussistono le condizioni su indicate, ad esempio, nel caso in cui la costruzione non appartenga al proprietario del fondo, la costruzione non sia in rovina o crollata, o non vi sia un nesso causale tra il danno occorso e difetti di manutenzione o vizi di costruzione, potrà comunque configurarsi una responsabilità del proprietario in quanto custode, come descritto in precedenza.
Esempio 15
Il proprietario del fondo H costruisce un punto di osservazione per il birdwatching. La postazione presenta un vizio di costruzione non visibile o evidente. Un giorno questa crolla, ferendo un passante (o provocando danni al fondo adiacente).
In questo caso, il proprietario H sarà responsabile anche se il difetto non era visibile usando l’ordinaria diligenza. Il proprietario di un edificio o altra costruzione è infatti responsabile dei danni causati dalla loro rovina, salvo che dimostri che tali danni non sono stati causati (i) da un difetto di manutenzione, o (ii) da vizio di costruzione.18
Note de chiusura
- Ai sensi degli Artt. 2043 e ss. del Codice Civile, ossia Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (il “Codice Civile”).
- La colpa lieve, cioè la violazione dell’obbligo di diligenza, è in genere sufficiente per configurare la responsabilità; tuttavia, in alcuni casi la responsabilità è limitata ai casi di colpa grave, ossia il mancato rispetto delle norme tecniche e/o professionali di base.
- Art. 2045 del Codice Civile.
- Corte di Cassazione, Sezione Penale, 29 ottobre 2015, n. 50329.
- Art. 2044 del Codice Civile.
- Il risarcimento è ridotto in funzione della gravità del fatto colposo e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate (Art. 1227 del Codice Civile).
- Art. 2048 del Codice Civile.
- Art. 2049 del Codice Civile.
- Il concetto di attività pericolosa è definito per lo più dalla giurisprudenza e si riferisce in genere a qualsiasi attività intrinsecamente pericolosa per sua natura e per il suo potenziale dannoso (ossia, indipendentemente dalla condotta umana), nonché per le modalità di svolgimento dell’attività stessa e / o le caratteristiche delle cose utilizzate.
- Art. 2050 del Codice Civile.
- Ai sensi dell’Art. 2050 del Codice Civile.
- Ai sensi della norma generale di cui all’Art. 2043 del Codice Civile.
- A norma dell’Art. 2051 del Codice Civile, l’espressione “custode” è un concetto molto più ampio di quello di proprietario/conduttore. Infatti, per “custode” si intende chiunque abbia un effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il dovere di custodirla, cioè di vegliare su di essa e mantenerne il controllo, per evitare che produca danni. Pertanto, la nozione di “custodia” ai fini dell’art. 2051 c.c. non è da intendersi in senso contrattuale, ma è da considerarsi in senso materiale, e quindi copre una categoria più ampia rispetto ai soli proprietari/conduttori.
- Art. 2051 del Codice Civile.
- Art. 2053 del Codice Civile.
- Corte di Cassazione, 20 dicembre 1976, Corte di Cassazione n. 4694; 9 agosto 1961, n. 1941.
- Tribunale di Lecco, 21 agosto 2019, n. 511.
- Art. 2053 del Codice Civile.




