Rewilding in Italia

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Reintroduzione della fauna selvatica

I membri del team di Rewilding Appennines monitorano la fauna selvatica, Appennino Centrale

Bruno D’Amicis / Rewilding Europe

Temi principali

  • Reintroduzione e rinforzo di specie autoctone in Italia
  • Introduzione di specie non autoctone in Italia

Concetti chiave

1
La legge italiana prevede che la reintroduzione sia effettuata ad opera degli enti pubblici; pertanto, qualsiasi progetto di reintroduzione dovrà essere realizzato a stretto contatto con le autorità.
2
Per i progetti di reintroduzione è necessario il rilascio di autorizzazioni e licenze da parte delle autorità competenti e l’ottemperanza di altri requisiti sull’importazione e il trasporto degli animali.
3
Per la reintroduzione di specie protette e/o nel caso in cui la reintroduzione possa impattare un’area protetta sono richieste ulteriori licenze.
4
Sebbene vi sia una presunzione contraria all’introduzione di specie non autoctone, essa è possibile in casi limitati (ad esempio, come sostituto di specie autoctone ormai estinte).

1. Quadro giuridico generale in materia di reintroduzione

1.1. Considerazioni giuridiche preliminari per l’elaborazione di un progetto di reintroduzione

La Legge sugli Habitat, come modificata,1 recepisce la Direttiva Habitat dell’UE ed è la principale norma nazionale che disciplina la reintroduzione della fauna selvatica. Essa definisce la reintroduzione come una traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie animale o vegetale in un’area in cui è documentato che la specie è stata naturalmente presente in passato ed è ora estinta.2

La Legge sugli Habitat prevede che le reintroduzioni siano effettuate da parte di enti pubblici3 e si dovrà probabilmente operare a stretto contatto con i comuni e le autorità locali competenti, i gruppi scientifici specializzati, ecc. per realizzare progetti di reintroduzione.

Ai fini dell’elaborazione di un progetto di reintroduzione, si dovrà tener conto dei seguenti aspetti, che consentiranno di individuare le leggi e i regolamenti applicabili:

  • Specie: Quali sono le specie reintrodotte? Sono autoctone dell’area di rilascio? Sono specie protette? Questi temi sono discussi alla Sezione 2 che segue.
  • Ubicazione: In quale area geografica sono reintrodotti gli animali? Che status ha? E’ un’area protetta e/o soggetta a specifici requisiti di utilizzo del suolo o autorizzazione urbanistica? Questi temi sono discussi alla Sezione 5 che segue.
  • Importazione/esportazione e trasporto: Il trasporto comporta l’importazione e l’esportazione? In caso affermativo, i paesi di importazione ed esportazione sono membri dell’UE? Questi temi sono discussi alla Sezione 4 che segue.
  • Benessere degli animali: Vi sono obblighi in materia di salute e benessere degli animali da rispettare? Questi temi sono discussi alla Sezione 5 che segue.

1.2. Effetti delle leggi internazionali sulla reintroduzione della fauna selvatica in Italia

I progetti di reintroduzione rientrano verosimilmente nell’ambito di applicazione di uno o più dei principali trattati internazionali e direttive dell’UE in materia di conservazione dell’ambiente, fauna selvatica e conservazione degli habitat.4 Sebbene i trattati internazionali fissino obblighi generali per gli Stati aderenti e non trovino pertanto diretta applicazione nei progetti di rewilding, si tratta di strumenti giuridici che guardano con favore agli sforzi di conservazione e reintroduzione delle specie autoctone e rappresentano un utile strumento di incentivazione della normativa nazionale e locale. Una sintesi di questi importanti strumenti giuridici internazionali è disponibile qui.

1.3. Principali quadri legislativi nazionali e regionali applicabili alla reintroduzione in Italia

Le leggi nazionali e locali stabiliscono i diritti e gli obblighi direttamente applicabili a professionisti, governo e altre parti interessate.

Leggi nazionali e locali

La Legge sugli Habitat è il principale atto normativo a livello nazionale applicabile ai progetti di reintroduzione.

Tuttavia, gli aspetti di dettaglio legati alla conservazione degli animali e delle piante sono disciplinati dalle leggi regionali, che spesso prevedono tutele aggiuntive per la flora e la fauna autoctone della zona.

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha predisposto le linee guida sulle specie vegetali e animali protette in Italia, contenenti i riferimenti alle disposizioni di legge applicabili in ciascuna regione5.

Linee Guida sulla Reintroduzione

Le Linee Guida sulla Reintroduzione sono un utile strumento di consultazione per professionisti e enti governativi per l’elaborazione di progetti di reintroduzione.6 Sebbene le Linee Guida sulla Reintroduzione non siano giuridicamente vincolanti, individuano le migliori prassi in materia, come illustrato in seguito.

Le Linee Guida sulla Reintroduzione suggeriscono l’adozione di un approccio “olistico”, che tenga conto dell’ecosistema nel suo complesso, con l’obiettivo di valutare l’idoneità e fattibilità del progetto e identificare tutti i fattori di rischio e le possibili misure di mitigazione.

Inoltre, i progetti di reintroduzione dovrebbero tenere conto dei piani d’azione nazionali applicabili alle specie in esame, nonché dei piani d’azione e degli orientamenti internazionali applicabili.7

Le Linee Guida sulla Reintroduzione presentano inoltre casi di studio realizzati su progetti di reintroduzione esistenti su tutto il territorio nazionale e forniscono informazioni da un punto di vista scientifico sui fattori di successo dei progetti di reintroduzione.

Camoscio dell’Appennino/Abruzzo di poche settimane bambini, Appennino Centrale.

Camoscio dell’Appennino/Abruzzo di poche settimane bambini, Appennino Centrale.

Bruno D’Amicis / Rewilding Europe

2. Considerazioni sulle specie da reintrodurre

2.1. Specie autoctone e non autoctone

Le specie autoctone e non autoctone sono disciplinate in maniera diversa, con leggi più permissive nel caso della reintroduzione delle specie autoctone.

Nell’ambito del diritto italiano, la Legge sugli Habitat fornisce le seguenti definizioni:

  • autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano; e
  • non autoctona (alloctona): popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana.8

Ove utilizzati nella presente nota, tali termini avranno i significati su indicati.

Le Linee Guida dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali sulla Reintroduzione e Altri Trasferimenti ai fini della Conservazione (le “Linee Guida IUCN”) fanno riferimento all’”areale indigeno”, anziché autoctono/ alloctono. Sebbene tali Linee Guida non siano giuridicamente vincolanti in Italia, costituiscono un importante ed utile riferimento. Esse definiscono come “areale indigeno” in senso lato “la distribuzione nota o desunta da documenti storici (scritti o orali) o prove fisiche della presenza della specie. Laddove la prova diretta sia inadeguata a confermare la precedente occupazione, l’esistenza di un habitat adatto in prossimità ecologicamente appropriata di un comprovato areale può considerarsi prova adeguata

della precedente occupazione”. Non è pertanto necessario che una specie sia comparsa nel recente passato, affinché possa qualificarsi come “indigena” secondo le Linee Guida IUCN.

2.2. Licenze richieste per la reintroduzione di specie autoctone in Italia

(i) Autorizzazione dell’amministrazione locale

I progetti di reintroduzione sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione regionale competente per l’area di interesse. Come precedentemente illustrato, la Legge sugli Habitat prevede che le domande di autorizzazione siano presentate da enti pubblici, come i comuni.9 Pertanto, sebbene i progetti di rewilding possano dare impulso e spinta ai progetti di reintroduzione, sarà verosimilmente necessario lavorare con le pubbliche amministrazioni per predisporre e presentare la richiesta di autorizzazione.

L’autorizzazione di un progetto di reintroduzione è generalmente concessa dalla “regione”, ovvero dall’amministrazione regionale, in base a: a) criteri legali fissati dal Ministero dell’Ambiente, nel caso in cui si tratti di specie sotto “rigorosa tutela10 ; e b) uno studio di fattibilità (cfr. punto ii). Nelle aree protette nazionali, l’autorizzazione è concessa dall’organo di gestione competente, previa consultazione dell’amministrazione regionale.11 Tuttavia, per alcuni tipi di autorizzazione (come la valutazione di impatto ambientale di cui alla sezione 3 che segue), sono competenti enti specifici.

Prendendo ad esempio le quattro regioni italiane in cui sono in corso progetti di rewilding, sono responsabili del rilascio delle relative autorizzazioni le seguenti autorità:

  • per il Molise l’autorità competente è il Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, salvo i casi di cui all’articolo 5, commi 9 e 10 della Legge sugli Habitat12 , che rientrano nelle competenze del Consiglio Regionale13 ;
  • per il Lazio l’organo competente è, salvo diversa disposizione, la Regione stessa, ossia l’amministrazione regionale14 ;
  • per l’Abruzzo l’autorità competente è il Comitato di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale15 ;
  • per le Marche le autorità competenti sono gli enti di gestione delle aree naturali protette, le comunità montane o le singole province.

Nei casi in cui il progetto di reintroduzione riguardi più di una regione, l’autorizzazione deve essere concessa da ciascuna delle regioni potenzialmente interessate dal programma.

In pratica, i costi amministrativi relativi al processo di reintroduzione risultano generalmente sostenuti dalla parte che effettua la reintroduzione, anche se avviene su suolo pubblico.

(ii) Fase di studio e valutazione

L’autorizzazione è rilasciata a conclusione di uno studio condotto dall’ISPRA o altro organismo scientifico specializzato nel tassonomia in oggetto.

Lo studio dovrà riguardare i seguenti aspetti generali:

  • la fattibilità e adeguatezza del progetto di reintroduzione, tenendo conto ad esempio dei motivi dell’intervento, dell’efficacia e della coerenza dello stesso con le linee guida sul ripristino delle specie in oggetto, nonché delle probabilità di successo;
  • analisi del rischio, ad esempio valutazione dell’impatto dell’eventuale rimozione della specie sulla popolazione di origine, i rischi per la salute e i possibili effetti dell’ibridazione, predazione, competizione, somministrazione supplementare, ecc. sia nel breve che nel medio-lungo termine, anche considerando le conseguenze della futura espansione demografica a seguito della reintroduzione; e
  • eventuali misure di mitigazione dei rischi individuati.

Lo studio dovrà anche prendere in considerazione le linee guida tecniche pubblicate dal Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e, ove disponibili, eventuali piani e linee guida nazionali o internazionali.

Per il ripristino delle specie estinte localmente, dovrebbe essere data priorità agli sforzi di conservazione in loco di eventuali popolazioni rimanenti della specie, ove possibile, anche incoraggiando la loro espansione naturale.

Tale studio sarà poi trasmesso all’esame dell’amministrazione regionale, ovvero dell’ente gestore dell’area protetta nazionale interessata, con il supporto dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale / provinciale per l’ambiente.16

(iii) Controlli sanitari e di sicurezza

Dovrà inoltre essere contattata l’ASL, che avrà il compito di effettuare specifici controlli sulla salute e sulla sicurezza prima e durante il programma di reintroduzione.

(iv) Cosa succede se il progetto di reintroduzione prevede un cambio di destinazione del terreno?

Nei casi in cui il terreno è stato utilizzato in precedenza con una diversa destinazione d’uso, come il pascolo, per la reintroduzione sarà necessario contattare anche il comune e la regione, e informare le autorità fiscali, affinché venga effettuata la variazione formale della destinazione del terreno.

2.3. Introduzione di specie alloctone

Secondo le Linee Guida per la Reintroduzione, le restrizioni all’introduzione di specie non indigene di cui alla Legge sugli Habitat vanno intese come un divieto generale a introdurre qualsiasi specie vegetale e faunistica non indigena, ad eccezione di singoli casi in cui la valutazione scientifica basata sul rischio dimostri che l’introduzione di talune specie non indigene non comporterebbe rischi per nessuno degli habitat o degli animali selvatici soggetti a rigorosa tutela ai sensi della Legge sugli Habitat.

Orso bruno marsicano adulto su una montagna pendio, Appennino Centrale.

Orso bruno marsicano adulto su una montagna pendio, Appennino Centrale.

Bruno D’Amicis / Rewilding Europe

E’ quindi possibile reintrodurre specie non autoctone come sostitute di specie autoctone ormai estinte; tuttavia, sono necessari a tal fine ulteriori studi e autorizzazioni, stante il divieto generale.

L’argomento è stato recentemente oggetto di un Decreto17 che permette l’introduzione di specie non indigene alle seguenti condizioni:

  • il richiedente deve presentare domanda al Ministero dell’Ambiente accompagnata da una valutazione del rischio che copra, inter alia:

    - le caratteristiche della specie o della popolazione da rilasciare;

    - l’area interessata dal rilascio;

    - il motivo dell’introduzione, specificando l’interesse pubblico prevalente che richiede l’introduzione delle specie non indigene;

    - valutazione della probabilità di insediamento delle specie non indigene nell’area di introduzione e diffusione nelle aree circostanti; e

    - analisi dei (i) possibili rischi diretti e indiretti legati all’introduzione delle specie non indigene su quelle autoctone; nonché (ii) i benefici ambientali ed ecologici derivanti dall’introduzione.18
  • La domanda deve essere approvata dal Ministero dell’Ambiente, che deve inoltre:

    - indicare il periodo durante il quale è consentita l’introduzione delle specie non indigene;

    - definire la zona in cui è consentita la presenza delle specie non indigene; e

    - inserire ogni ulteriore prescrizione opportuna.

2.4. Licenze addizionali per la reintroduzione di specie faunistiche autoctone protette dalla legge

La Legge sugli Habitat definisce gli habitat naturali e le specie floristiche e faunistiche oggetto di “rigorosa tutela” ai sensi della legge italiana per il recepimento della normativa UE, in particolare la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli.19

In caso di reintroduzione di specie soggette a rigorosa tutela, è necessario ottenere ulteriori licenze se è prevista la cattura di esemplari selvatici da rilasciare nell’ambito del progetto. Potrebbe anche essere necessario ottenere la licenza per l’attività di monitoraggio successiva al rilascio degli animali, nella misura in cui tale monitoraggio rechi disturbo o interferisca con gli animali.

La rigorosa tutela di specie animali si traduce nel divieto generale delle seguenti attività:

  • catturare, uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
  • perturbare tali specie, segnatamente durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante il letargo, lo svernamento e la migrazione;
  • distruggere i nidi o raccogliere le uova nell’ambiente naturale;
  • danneggiare o distruggere i siti di riproduzione e le aree di riposo;
  • possedere, trasportare, scambiare e commerciare esemplari presi dall’ambiente naturale.20
Progetto di allevamento, ripopolamento e introduzione di Gambero di fiume, Appennino Centrale.

Progetto di allevamento, ripopolamento e introduzione di Gambero di fiume, Appennino Centrale.

Bruno D’Amicis / Rewilding Europe

Vale a dire che, allo stato attuale, non è consentito perturbare o catturare le specie soggette a rigorosa tutela nell’ambito di progetti di reintroduzione (ad esempio, per il loro rilascio in altri siti).

Tuttavia, tale protezione può essere derogata per le seguenti finalità limitate:

  • proteggere la fauna e la flora selvatiche e preservare gli habitat naturali;
  • prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, alle foreste, alle risorse ittiche, all’acqua e al patrimonio;
  • proteggere la salute e la sicurezza pubblica o altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
  • per scopi di ricerca, ripopolamento e reintroduzione; e
  • consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari di tali specie.21

Tali deroghe sono subordinate al rilascio di (i) specifica autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica (ossia, il Ministero dell’Ambiente), previo parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS); e (ii) assenza di qualsiasi soluzione alternativa idonea a conseguire il medesimo risultato.

2.5. Licenze addizionali per la reintroduzione di specie vegetali protette

La Legge sugli Habitat garantisce una “rigorosa tutela” alle specie vegetali presenti nell’allegato D, lett. b) vietando, per tutte le fasi del loro ciclo biologico, di:

  • raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere esemplari delle suddette specie nella loro area di ripartizione naturale; e
  • possedere, trasportare, commerciare o scambiare tali specie raccolte nell’ambiente naturale.22

Possono essere anche previste ulteriori tutele a livello regionale per le specie vegetali autoctone del territorio.23

Esempio

Un proprietario vuole utilizzare il proprio fondo per favorire l’espansione del lupo presente nelle aree circostanti. A tal fine, sta valutando due opzioni:

  1. Programma di reintroduzione diretta: è a conoscenza di una tana al confine tra l’area in cui è attualmente insediato un branco di lupi e la zona che sta esplorando negli ultimi mesi per insediarsi. Il fondo del proprietario terriero si trova all’interno di questa nuova area. Può spostare una coppia riproduttiva sul suo fondo?
  2. Programma di reintroduzione indiretta: In alternativa, può il proprietario utilizzare il fondo per incrementare la popolazione delle prede naturali del lupo (cavalli selvatici, caprioli, ecc.) per consentire il loro sostentamento nel nuovo territorio, espandendo così il raggio di territorio occupato?

Per implementare entrambe le opzioni, il proprietario deve seguire i passi qui indicati, tra cui:

  • predisporre un progetto di reintroduzione (comprese valutazione ecologica e sociale) da sottoporre al dipartimento ambientale regionale o ente del parco nazionale e dell’istituto scientifico competente;
  • ottenere l’autorizzazione governativa all’attuazione del progetto di reintroduzione. Essendo i lupi soggetti a rigorosa tutela, sarà necessario ottenere una licenza per la reintroduzione diretta se si intende catturare una coppia riproduttiva da destinare al rilascio;
  • contattare l’amministrazione locale e le autorità fiscali se il programma comporta un cambio di destinazione del terreno;
  • svolgere una valutazione di impatto ambientale se il rilascio può impattare su un’area protetta; e
  • verificare gli aspetti di salute e sicurezza con il Servizio Sanitario Locale.

3. Considerazioni sui siti di rilascio

3.1. Licenze addizionali richieste per i siti di rilascio protetti

Per i progetti di reintroduzione può essere richiesta una valutazione d’impatto ambientale (“VIA”)24 qualora tali progetti possano impattare su:

  • una zona speciale di conservazione25 ;
  • un sito di rilevanza europea26 ; o
  • un sito per il quale è stata proposta la rilevanza europea.

In pratica, la VIA può basarsi sui risultati dello studio effettuato dall’istituto specializzato menzionato alla Sezione 2 che precede.

La prima fase di valutazione è nota come screening. E’ prevista per tutti i piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione ai fini della conservazione del sito protetto e si applica pertanto ai progetti di reintroduzione, salvo ove rientrino nel piano di gestione del sito. Nella fase di screening, si valuta se il piano o il progetto (da solo o in combinazione con altri piani/progetti) può avere un effetto significativo sugli elementi protetti del sito.

Qualora tale valutazione concluda che il progetto di reintroduzione non avrà un effetto significativo, la conclusione dovrà essere indicata e motivata all’interno della valutazione.

Se la fase di screening si conclude senza poter escludere potenziali effetti significativi, l’autorità competente27 deve effettuare un’adeguata valutazione di dettaglio per comprendere le implicazioni della reintroduzione proposta sugli obiettivi di conservazione del sito.

Sebbene la valutazione sia eseguita dall’autorità competente, questa farà affidamento sulle informazioni e gli studi presentati da chi effettuerà la reintroduzione.

L’autorizzazione sarà concessa solo se sono esclusi effetti negativi sull’integrità del sito, anche attraverso l’uso di misure di mitigazione. Qualora tale impatto non possa essere escluso e non esistano soluzioni alternative, l’autorizzazione sarà concessa solo in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico e se possono essere garantite le necessarie misure compensative.

Questo iter potrebbe essere richiesto anche quando la reintroduzione avviene al di fuori di un sito protetto, ma può avere un impatto su un sito protetto.

Esempio

Un proprietario è appassionato di fiori ed è particolarmente interessato a una specie floreale autoctona presente nell’Allegato D alla Legge sugli Habitat. Il proprietario sa che la specie in oggetto era presente nella regione, ma è scomparsa per la presenza dell’uomo. Il proprietario è in contatto con un progetto di ricerca che lavora alla conservazione di questa specie in un’altra località e vuole destinare parte del proprio terreno al ripristino di questa specie. Il suolo e il clima sono di qualità eccezionale per il progetto. Può il proprietario reintrodurre queste specie in base alle norme applicabili?

La “rigorosa tutela” prevista dalla Legge sugli Habitat consente di reintrodurre le specie vegetali autoctone in oggetto.

Poiché il Ministero della Transizione Ecologica regola le reintroduzioni caso per caso, il proprietario del terreno deve contattare il Ministero per chiedere indicazioni sull’iter da seguire per la reintroduzione delle specie di interesse (al seguente indirizzo: urp@mite.gov.it).

Dovrà successivamente contattare l’ufficio amministrativo regionale competente per l’area di interesse per la valutazione del progetto di reintroduzione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione alla reintroduzione.

4. Considerazioni sull’importazione di animali destinati al rilascio

A seconda del progetto di reintroduzione, le specie possono dover essere importate e/o tenute temporaneamente in cattività prima del loro rilascio in natura. Il trasporto transfrontaliero e l’importazione di animali da diversi paesi seguono norme diverse, di cui è necessario essere a conoscenza.

4.1. Importation of animals

È necessario controllare in via preliminare se la specie di interesse compare:

  • negli allegati al regolamento CITES;28
  • nell’elenco delle combinazioni specie-paese per le quali è vietata l’introduzione nell’UE a norma del Regolamento di attuazione (UE) n. 2019/1587 che vieta l’introduzione nell’UE di esemplari di determinate specie di fauna e flora selvatiche;
  • in eventuali pareri formulati dal Scientific Review Group UE (cui le autorità scientifiche nazionali devono attenersi);29
  • sul sito web della Segreteria del Ministero degli Esteri che elenca le sospensioni commerciali in essere per determinati paesi o combinazioni specie-paese.

(i) In quali circostanze è consentita l’importazione?

L’importazione di animali vivi dall’estero sul territorio italiano ai fini della reintroduzione è possibile se autoctoni della zona di rilascio e ai fini del ripopolamento o del miglioramento genetico.30

(ii) Che tipo di permessi sono necessari?

  • Permessi all’importazione

Per l’importazione di animali in Italia è necessario il permesso all’importazione rilasciato da parte del Ministero degli Affari Esteri. In generale, i permessi all’importazione possono concessi solo alle imprese che dispongono di strutture e attrezzature adeguate per ciascun tipo di specie importata31 . In pratica, potrebbe essere necessario collaborare con un’organizzazione idonea (come un giardino zoologico o altra organizzazione di conservazione) per importare animali destinati al rilascio in natura nell’ambito di un progetto di reintroduzione, a seconda delle proprie competenze e strutture.

  • Autorizzazione governativa

Inoltre, per l’importazione di animali è necessaria l’autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della Legge sulla Caccia32 (la “Legge sulla Caccia”). La domanda si compone di due moduli obbligatori:

  1. autorizzazione all’importazione di animali dall’estero; e
  2. autorizzazione alla gestione di strutture/recinti per animali vivi importati.

L’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero previa consultazione con l’ISPRA per la valutazione di aspetti delle strutture quali:33

- adeguata e sufficiente ventilazione;

- adeguato sistema di raccolta degli escrementi nei locali;

- locali di isolamento per gli animali in quarantena sanitaria; adeguate strutture di lavaggio e disinfezione.

In seguito al rilascio dell’autorizzazione, il Ministero si riserva di effettuare controlli sanitari o di imporre la quarantena obbligatoria attraverso le ASL.

4.2. Importazioni nella UE ai sensi della Convenzione CITES

Insieme ai requisiti previsti dall’AMS, la Convenzione CITES34 e i più stringenti regolamenti attuativi della UE stabiliscono norme addizionali per l’importazione di animali nella UE.35

I requisiti previsti dalla Convenzione CITES e dal Regolamento UE n. 338/97 variano a seconda dell’allegato che si applica all’animale.36 In generale, è possibile introdurre fauna selvatica nella UE previa effettuazione dei controlli necessari e presentazione del permesso di importazione rilasciato dallo Stato membro ricevente.

In Italia, i permessi di importazione sono rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri, previa verifica delle condizioni di cui alla Convenzione CITES e al

Regolamento UE e sentita la commissione scientifica CITES.37 I permessi all’importazione vengono rilasciati entro 30 giorni dalla domanda (escluso il tempo necessario per il parere della commissione scientifica nazionale ed eventuali consultazioni con gli organismi CITES esteri).

La Convenzione CITES disciplina, inoltre, la movimentazione all’interno della UE di esemplari vivi delle specie identificate nei diversi Allegati al Regolamento. I requisiti per l’autorizzazione e le eventuali eccezioni variano a seconda dell’Allegato che si applica alla specie.38

Ulteriori indicazioni sulla compilazione e sui costi della domanda per l’ottenimento del permesso di importazione sono disponibili sul sito web del Ministero degli Esteri.

Lupo appenninico (Canis lupus italicus), Appennino centrale.

Lupo appenninico (Canis lupus italicus), Appennino centrale.

Bruno D’Amicis / Rewilding Europe

5. Considerazioni relative al trasporto di animali

5.1. Requisiti per la protezione degli animali durante il trasporto

Il Regolamento relativo alla Protezione degli Animali39 (“RPA”) fissa le norme per il trasporto di animali vertebrati vivi sul territorio italiano, tra Stati membri della UE o verso paesi extra UE, con riferimento al trasporto svolto in relazione ad un’attività economica.40

L’applicabilità dei requisiti RPA al trasporto di animali nell’ambito di progetti di reintroduzione dipenderà dal fatto che il progetto sia considerato o meno un’”attività economica”, a partire da elementi fattuali. Il tipo di entità responsabile del progetto di reintroduzione può influire su questa determinazione. Se, ad esempio, un progetto di reintroduzione opera attraverso un ente agricolo, può acquisire finanziamenti attraverso attività economiche e pertanto può dover rispettare il Regolamento RPA. Al contrario, se un progetto è finanziato da donazioni private, è meno probabile che sia considerato afferire ad un’attività economica.

Tuttavia, il governo italiano ha pubblicato un accordo intergovernativo sull’autorizzazione al trasporto di animali vivi (l’”Accordo ATA”)41 , con l’obiettivo di stabilire uno standard nazionale per i requisiti e le procedure di ottenimento dell’autorizzazione al trasporto di animali vivi. L’ATA prevede che le disposizioni di cui all’art. 3 dell’RPA (che definisce le condizioni generali di trasporto) siano rispettate in tutti i casi di trasporto di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica/non economica del trasporto e dalla specie e categoria degli animali trasportati.

L’RPA e l’Accordo ATA fissano congiuntamente i requisiti e gli obblighi in materia di benessere che il trasportatore degli animali è tenuto a rispettare, il cui dettaglio esula dall’ambito della presente nota. Il trasportatore deve inoltre rispettare tutte le linee guida applicabili emanate dal Ministero della Salute (quali le linee guida specifiche per il trasporto di bestiame e le linee guida sul trasporto di animali vivi nei mesi estivi).

5.2. Considerazioni sulla biosicurezza

La Legge UE sulla Salute degli Animali stabilisce dettagliate misure di biosicurezza per il trasporto, l’importazione e la reintroduzione di animali selvatici.42

Chi trasporta animali vivi nell’ambito di un progetto di reintroduzione sarà considerato un operatore ai sensi della Legge UE sulla Salute degli Animali e pertanto sarà ritenuto responsabile (i)della salute degli animali tenuti sotto la propria responsabilità; ii) dell’uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari; iii) della riduzione al minimo del rischio di diffusione di malattie; iv) dell’uso di buone pratiche zootecniche; v) dell’adozione di adeguate misure di biosicurezza per quanto riguarda gli animali e i prodotti detenuti sotto la propria responsabilità, nonché, se del caso, per la fauna selvatica.43

È necessario tenere traccia delle informazioni sanitarie degli animali, compresi i risultati dei test di laboratorio raccolti nell’ambito del monitoraggio e delle visite sanitarie degli animali, e richiedere che vengano registrate dai veterinari sulla nuova piattaforma creata dal Ministero della Salute (classyfarm.it), gestita

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER).44

Inoltre, se gli animali sono tenuti in cattività nell’ambito di un progetto di reintroduzione, lo stabilimento dove gli animali saranno tenuti dovrà essere preliminarmente registrato.45 Ciò può essere rilevante, ad esempio, nei casi in cui gli animali debbano essere tenuti in quarantena prima del rilascio o nel caso in cui sia previsto un periodo di rilascio graduale. Sarà necessario informare le autorità di vari dettagli relativi allo stabilimento e potrebbe essere necessaria l’autorizzazione dell’ASL per l’avvio del progetto. Una volta approvato, lo stabilimento sarà registrato nella banca dati nazionale e il progetto potrà iniziare. Lo stabilimento può essere soggetto a ulteriori ispezioni da parte dell’ASL anche dopo l’autorizzazione iniziale.46

A seconda del tipo di stabilimento e di attività, potrebbero essere applicati ulteriori requisiti di registrazione.47

Gli obblighi di identificazione e registrazione (I&R) per operatori e trasportatori, le attività, gli stabilimenti e le informazioni sugli animali ai sensi della Legge sulla Salute degli Animali saranno implementati in Italia attraverso un sistema di I&R, attualmente in fase di creazione.48

In ogni caso, gli operatori dovranno conservare copie cartacee/elettroniche dei documenti pertinenti, nonché notificare alle autorità competenti eventuali modifiche riguardanti il loro stabilimento o la salute degli animali.49

Note di chiusura

  1. D.P.R. n. 357/1997, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.
  2. Art. 2, comma 1, lettera q) della Legge sugli Habitat.
  3. L’articolo 5, comma 2, della Legge sugli Habitat prevede che le domande siano presentate da «proponenti di piani spaziali, urbanistici e settoriali», che sono tipicamente enti pubblici (come i comuni).
  4. La Convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna nel 1979; la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica del 1979; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 e il Protocollo sulla diversità biologica del Centro regionale di attività delle zone a protezione speciale (il principale strumento del Mediterraneo per l’attuazione della Convenzione sulla diversità biologica del 1992); la Direttiva UE sugli Uccelli (2009/147/CE); e la Direttiva UE sugli Habitat (92/43/CEE).
  5. Le linee guida sono disponibili online.
  6. Le linee guida del Ministero dell’Ambiente e del Wildlife Institute sulle reintroduzioni della fauna selvatica (il “Linee guida per la reintroduzione”) sono disponibili qui.
  7. A livello internazionale, le Linee Guida IUCN rappresentano uno strumento giuridico complementare per i professionisti. Maggiori informazioni sulle linee guida IUCN sono riportate di seguito.
  8. Art. 2, comma 1 (o-quinquies) (o-sexies) della Legge sugli Habitat. Non esiste un elenco fisso degli animali considerati nativi dell’Italia. Secondo queste definizioni generali fornite nella Legge sugli Habitat, le specie “autoctone” comprendono animali storicamente autoctoni in Italia ma non più presenti e un animale è considerato autoctono se è storicamente esistito in qualsiasi parte del paese. Si noti, tuttavia, che poiché i programmi di reintroduzione sono approvati a livello regionale considerando il potenziale impatto sull’ambiente e sull’ecosistema locale, il fatto che una specie possa essere considerata autoctona del paese in generale non significa che la sua reintroduzione possa avvenire indiscriminatamente ovunque in Italia.
  9. Cfr. articolo 5, comma 2, della Legge sugli Habitat.
  10. I criteri sono elencati nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2020, disponibile qui. Maggiori informazioni sulla “rigorosa tutela” sono riportate di seguito.
  11. Art. 12 della Legge sugli Habitat.
  12. Si tratta di casi in cui i progetti devono essere attuati per motivi imperativi di imprescindibile interesse pubblico.
  13. Delibera del Consiglio regionale del Molise n. 304 del 13 settembre 2021.
  14. Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 938 del 27 ottobre 2022.
  15. Delibera del Consiglio regionale dell’Abruzzo n. 119/2022.
  16. Art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2020.
  17. Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2020.
  18. Art. 3 Decreto del 2 aprile 2020; v. anche allegati 2 e 3 al Decreto.
  19. Questi animali sono presenti nell’allegato D alla Legge sugli Habitat. L’elenco è disponibile qui.
  20. Art. 8 della Legge sugli Habitat.
  21. Art. 11 della Legge sugli Habitat.
  22. Art. 9 della Legge sugli Habitat.
  23. Ad es. Legge regionale n. 45/1979 relativa alla tutela della flora in Abruzzo, la legge regionale n. 61/1974 relativa alla tutela della flora spontanea nel Lazio, la legge regionale n. 9/1999 relativa alla tutela della flora in via d’estinzione e autoctona in Molise e la legge regionale n. 7/1985 per la conservazione della flora delle marchigiana.
  24. Ai sensi dell’Art. 5 della Legge sugli Habitat.
  25. Il che significa, secondo la Direttiva sugli Habitat, “un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto normativo, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per le quali il sito è designato”.
  26. Il che significa, secondo la direttiva Habitat, “un sito che, nella regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o di una specie di cui all’allegato II e può altresì contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica all’interno della regione o delle regioni biogeografiche interessate”.
  27. L’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente se il sito è di rilevanza nazionale o la Regione se il sito è di rilevanza regionale.
  28. Regolamento UE 338/97 CEE.
  29. I professionisti possono controllare queste informazioni all’indirizzo https://speciesplus.net/.
  30. Art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge sulla Caccia).
  31. Art. 20, comma 2, della Legge sulla Caccia. Si veda il sito web del Ministero per ulteriori dettagli e scaricare i moduli di richiesta dell’autorizzazione governativa.
  32. Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  33. Art. 20, par. 3 dell’AMS. Si noti che in caso di importazione di specie di uccelli non autoctone in territorio dell’UE, la Commissione europea deve essere consultata anche prima del rilascio dell’autorizzazione.
  34. Il regolamento CITES affronta la protezione delle specie di fauna e flora selvatiche nell’UE regolamentando l’importazione, l’esportazione, la riesportazione e il commercio. Il regolamento CITES è direttamente applicabile negli Stati membri dell’UE, il che significa che non sono necessarie leggi nazionali o locali per renderlo efficace in Italia. Pertanto, le disposizioni del regolamento CITES avranno un impatto diretto sui progetti di rewilding in Italia.
  35. Il Regolamento UE 338/97 sulla protezione e il commercio di specie di flora e fauna selvatiche è particolarmente rilevante.
  36. Art. 3 del Regolamento CITES.
  37. Art. 4 del Regolamento CITES.
  38. Art. 9 del Regolamento CITES.
  39. Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004.
  40. RPA, articolo 1, comma 5.
  41. Accordo tra Stato, regioni e province autonome, 20 marzo 2008, n. 114/Csr, con allegato il modulo per richiedere ciascun tipo di autorizzazione.
  42. Regolamento UE 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi atti integrativi non legislativi. Le disposizioni di attuazione della Legge sulla Salute degli Animali in Italia sono contenute nei Decreti Legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022.
  43. Art. 10 della Legge sulla Salute degli Animali. Le responsabilità in materia di biosicurezza degli animali selvatici sono specificate all’art. 70 della Legge sulla Salute degli Animali.
  44. Artt. 11 e 14 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Si noti che il Ministero della Salute è atteso pubblicare disposizioni dettagliate su aspetti chiave della Legge sulla Salute degli Animali, come il funzionamento del sistema I&R, le condizioni degli stabilimenti di detenzione degli animali, nonché la movimentazione tra stabilimenti e diversi habitat. Tali decreti devono ancora essere adottati affinché il quadro sopra delineato sia pienamente attuato. Una volta pubblicati, gli operatori in Italia che detengono o trasportano animali nell’ambito di progetti di reintroduzione dovranno rispettare tali disposizioni.
  45. Art. 84 della Legge sulla Salute degli Animali.
  46. Art. 94 e 97 della Legge sulla Salute degli Animali; Art. 6, 7 e 14 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
  47. Ad esempio, gli artt. 87, 90, 172 della Legge sulla Salute degli Animali.
  48. Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
  49. Art. 102 della Legge sulla Salute degli Animali; Art. 8 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

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Maggiori informazioni sul rewilding e sulle questioni affrontate in questa nota orientativa sono disponibili su The Lifescape Project e Rewilding Europe siti web.
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Ringraziamenti

Grazie a Rewilding Apennines per aver condiviso le loro esperienze pratiche di rewilding in Italia. Grazie anche a Clifford Chance LLP per il supporto legale producendo la presente nota informativa.
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